Art. 2. Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori 1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall'entrata in vigore del presente decreto in occasione della prima verifica periodica sull'impianto gia' programmata dall'Organismo notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore contestualmente richiede e concorda l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere utilizzata la norma di buona tecnica piu' recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80 ). 2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di: due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999. 3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell'ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di uno o piu' degli interventi di adeguamento previsti dall'analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell'ascensore o il suo legale rappresentante puo' fare certificare la speciale situazione del componente dell'impianto di ascensore da un ingegnere o architetto iscritto all'albo. In questo caso particolare l'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all'art. 13 del regolamento, da' il suo parere sull'impossibilita' della richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica.