Art. 2.

      Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

  1.  Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  a partire
dall'entrata  in vigore del presente decreto in occasione della prima
verifica  periodica  sull'impianto  gia'  programmata  dall'Organismo
notificato/dalla   ASL/dall'Ispettorato   del   lavoro   che   ha  in
affidamento   l'ascensore   contestualmente   richiede   e   concorda
l'effettuazione  di  una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14
del  regolamento,  finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle
situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere
utilizzata la norma di buona tecnica piu' recente. In Italia le norme
di  buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che
garantiscono  un  livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80
).
  2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano
che  tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini
perentorio di:
   due  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
   tre  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
   quattro  anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
   cinque  anni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
  3.  Qualora  si  valuti che alcune delle caratteristiche specifiche
dell'ascensore  sono  di  ostacolo  alla messa in opera di uno o piu'
degli  interventi di adeguamento previsti dall'analisi dei rischi, in
quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario
dell'ascensore  o  il suo legale rappresentante puo' fare certificare
la  speciale  situazione del componente dell'impianto di ascensore da
un   ingegnere   o  architetto  iscritto  all'albo.  In  questo  caso
particolare  l'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche
e/o  straordinarie,  di  cui  all'art. 13 del regolamento, da' il suo
parere  sull'impossibilita'  della  richiesta  e  indica le misure di
compensazione  che  il  proprietario  deve  far  mettere in opera per
tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme
di buona tecnica.