Art. 3.

                      Interventi di adeguamento

  1.  L'ente  autorizzato  ad  effettuare le verifiche periodiche e/o
straordinarie,  di cui all'art. 13 del regolamento, che ha effettuato
o  approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi
di  adeguamento  sull'impianto,  che  dovranno  essere tassativamente
attuati entro i termini seguenti:
   entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
per le situazioni di rischio riportate nella tabella A;
   entro  dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi
per le situazioni di rischio riportate nella tabella B.
  2.  Le  situazioni  di  rischio  riportate nella tabella C potranno
essere  eliminate  in  occasione  di  interventi  di  modernizzazione
successivi, di significativa entita'.
  3.  Le  situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono
quelle  elencate  nell'appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse
devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come
pure le possibili misure da adottare.