Art. 8. Attivazioni e migrazioni di accessi multinumero 1. Gli Operatori allineano, entro 75 giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, le modalita' di effettuazione degli ordinativi di passaggio tra Operatori di un accesso multi-numero a quanto previsto in fase di attivazione, nell'ottica della semplificazione e della non discriminazione tra clienti.