Art. 8.

           Attivazioni e migrazioni di accessi multinumero

  1.  Gli Operatori allineano, entro 75 giorni dall'entrata in vigore
della   presente   delibera,  le  modalita'  di  effettuazione  degli
ordinativi  di  passaggio  tra Operatori di un accesso multi-numero a
quanto   previsto   in   fase   di   attivazione,  nell'ottica  della
semplificazione e della non discriminazione tra clienti.