Art. 2.



  1.  L'art.  2 del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato in
premessa e' sostituito dal seguente:
   1)  La  Societa'  C&  T  S.p.a. invia all'Agea Coordinamento e
all'Agea-Organismo Pagatore:
    l'elenco  nominativo  completo  dei  produttori di vino che hanno
proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;
    un  riepilogo  delle  vinacce  consegnate  da  ciascun produttore
indicante  la quantita', il titolo alcolometrico volumico ed il monte
gradi;
    il  numero  e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto
ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
  2.  La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro
il 15 gennaio di ogni anno.
  3.  La Societa' C& T S.p.a. rispetta gli obblighi stabiliti nel
Decreto   ministeriale  27  novembre  2008  citato  in  premessa,  in
particolare agli articoli 7 e 9.
  4.  Al  termine  di  ciascuna campagna, la Societa' C& T S.p.a.
trasmette  al  Ministero ed alla Regione una relazione sull'attivita'
svolta e gli esiti della stessa.
  5.  Il  presente  decreto  e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
   Roma, 12 agosto 2009
                                    Il capo del Dipartimento: Petroli