Art. 2. 1. L'art. 2 del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato in premessa e' sostituito dal seguente: 1) La Societa' C& T S.p.a. invia all'Agea Coordinamento e all'Agea-Organismo Pagatore: l'elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA; un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantita', il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi; il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno. 3. La Societa' C& T S.p.a. rispetta gli obblighi stabiliti nel Decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9. 4. Al termine di ciascuna campagna, la Societa' C& T S.p.a. trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull'attivita' svolta e gli esiti della stessa. 5. Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 12 agosto 2009 Il capo del Dipartimento: Petroli