Art. 15. Disciplina dell'attivita' di ormeggio 1. In zona A l'ormeggio e' vietato. 2. In zona C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore. 3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore; b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale; c) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa. d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore; e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione); f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio. 2) Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attivita' di pescaturismo, trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate, esclusivamente agli apposti gavitelli singoli nonche' presso gli ormeggi predisposti ai moli di Fornelli, Cala La Reale e Cala d'Oliva. 4) Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale; c) alla durata della sosta. 5. L'ente gestore potra' garantire la funzionalita' di un servizio per l'aspirazione delle acque nere e di sentina dalle casse di raccolta situate a bordo delle unita' da diporto; 6. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 26. 7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.