(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
                Disciplina dell'attivita' di ormeggio 
 
   1. In zona A l'ormeggio e' vietato. 
   2.  In  zona  C  l'ormeggio  e'  consentito  ai  natanti  e   alle
imbarcazioni,  previa  autorizzazione  dell'ente  gestore,  nei  siti
individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore. 
   3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: 
    a) non  sono  consentite  le  attivita'  subacquee  con  o  senza
autorespiratore; 
    b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione  e  la
permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca  sportiva  e  la
pesca professionale; 
    c) la balneazione e'  consentita  esclusivamente  in  prossimita'
della propria unita' ormeggiata, a motore spento e comunque nell'area
compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa. 
    d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al  gavitello
preassegnato dall'ente gestore; 
    e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio  deve  essere
effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la  propria
categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione); 
    f) non e' consentita  ogni  attivita'  che  rechi  turbamento  od
ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio. 
   2) Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze
di protezione, l'ormeggio delle unita' navali  autorizzate  dall'ente
gestore,  impiegate  per  le  attivita'  di  pescaturismo,  trasporto
passeggeri, charter a vela  e  visite  guidate,  esclusivamente  agli
apposti gavitelli singoli nonche' presso gli ormeggi  predisposti  ai
moli di Fornelli, Cala La Reale e Cala d'Oliva. 
   4) Ai fini dell'ormeggio nell'area  marina  protetta,  i  soggetti
interessati  devono   richiedere   all'ente   gestore   il   rilascio
dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, 
commisurato 
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; 
    b) al possesso di  requisiti  di  eco-compatibilita'  dell'unita'
navale; 
    c) alla durata della sosta. 
   5. L'ente gestore potra' garantire la funzionalita' di un servizio
per l'aspirazione delle acque  nere  e  di  sentina  dalle  casse  di
raccolta situate a bordo delle unita' da diporto; 
   6.  I  corrispettivi  dovuti  per  l'autorizzazione   all'ormeggio
nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita'  di  cui
al successivo art. 26. 
   7. Per tutte le discipline non esplicitate al  presente  articolo,
valgono per  l'attivita'  di  ormeggio  le  disposizioni  di  cui  al
presente  regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area   marina
protetta.