(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
               Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 
 
   1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non e' consentito. 
   2.  Nella  zona  C  l'ancoraggio  e'  consentito   a   natanti   e
imbarcazioni, nel rispetto delle ordinanze della competente Autorita'
marittima, in aree opportunamente individuate e  segnalate  dall'ente
gestore compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali. 
   3. In relazione alle esigenze  di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, al fine  di  determinare  la  capacita'  di
carico dell'area in relazione  all'attivita'  di  ancoraggio,  l'ente
gestore effettua il monitoraggio  dell'area  marina  protetta,  anche
individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio, e adegua,
con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle  attivita'
di ancoraggio. 
   4. Per tutte le discipline non esplicitate al  presente  articolo,
valgono per l'attivita' di  ancoraggio  le  disposizioni  di  cui  al
presente  regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area   marina
protetta.