Art. 16. Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non e' consentito. 2. Nella zona C l'ancoraggio e' consentito a natanti e imbarcazioni, nel rispetto delle ordinanze della competente Autorita' marittima, in aree opportunamente individuate e segnalate dall'ente gestore compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali. 3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attivita' di ancoraggio. 4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attivita' di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.