Art. 19. Disciplina dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo 1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di' pesca turismo. 2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo. 3. L'ormeggio delle unita' navali adibite al pescaturismo e' consentito ai rispettivi gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore. 4. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 6. In base agli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore puo' stabilire con successivo autonomo provvedimento il numero massimo di unita' adibite al pescaturismo nell'area marina protetta. 7. Le autorizzazioni per le attivita' di pescaturismo nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.