(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
       Disciplina dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo 
 
   1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di' pesca turismo. 
   2. Nelle  zone  B  e  C  sono  consentite,  previa  autorizzazione
dell'ente gestore, le attivita' di pescaturismo, con gli  attrezzi  e
le modalita' stabilite  per  la  pesca  professionale  al  precedente
articolo,  riservate  ai  soggetti  legittimati  alla  piccola  pesca
artigianale, purche' in  possesso  di  idonea  licenza  all'esercizio
della attivita' di pescaturismo. 
   3. L'ormeggio delle  unita'  navali  adibite  al  pescaturismo  e'
consentito  ai  rispettivi   gavitelli   singoli   contrassegnati   e
appositamente predisposti dall'ente gestore. 
   4. Non e' consentito l'uso improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori. 
   5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di  pescaturismo
e  ittiturismo  comporta  l'obbligo  di  fornire   all'ente   gestore
informazioni relative ai servizi prestati, ai fini  del  monitoraggio
dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti  l'apposito
materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 
   6. In base agli esiti del monitoraggio dell'area marina  protetta,
in  relazione  alle  esigenze  di  tutela   ambientale   sottese   al
provvedimento  istitutivo,  l'Ente   gestore   puo'   stabilire   con
successivo autonomo provvedimento il numero massimo di unita' adibite
al pescaturismo nell'area marina protetta. 
   7. Le autorizzazioni per le attivita'  di  pescaturismo  nell'area
marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti  e  alle
imprese residenti nei comuni di Porto  Torres  e  Stintino,  fino  al
raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente ai  soggetti
e  alle  imprese  non  residenti,  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione della domanda. 
   8. La richiesta  di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca  che  si  intendono
adoperare. 
   9. Per tutte le discipline non esplicitate al  presente  articolo,
valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni  di  cui  al
presente  regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area   marina
protetta.