(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
   Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a)  «accesso»,  l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno
dell'area marina protetta  delle  unita'  navali  al  solo  scopo  di
raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 
    b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione
di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente  acquatico
mediante il controllo, parziale o totale, diretto  o  indiretto,  del
ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
    c) «ancoraggio», l'insieme delle  operazioni  per  assicurare  la
tenuta al fondale  delle  unita'  navali,  effettuato  esclusivamente
dando fondo all'ancora; 
    d) «balneazione», l'attivita' esercitata a  fine  ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e  guanti
e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di  costa
fino alla massima escursione di marea; 
    e) «campi ormeggio», detti anche campi  boe,  aree  adibite  alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione; 
    f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che  operano
nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono  servizi  di
immersioni, visite guidate e addestramento; 
    g) «imbarcazione», qualsiasi unita'  da  diporto,  con  scafo  di
lunghezza da 10 a 24 metri, come definito  ai  sensi  del  d.lgs.  18
luglio 2005, n. 171; 
    h) «immersione subacquea», l'insieme delle  attivita'  effettuate
individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di  apparecchi  ausiliari
per la respirazione (autorespiratori),  finalizzate  all'osservazione
dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo; 
    i) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione  e
di servizi, sia ricreative sia culturali  finalizzate  alla  corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e  delle  risorse  della  pesca,
valorizzando gli aspetti socio-culturali  del  mondo  dei  pescatori,
esercitate  da  imprese  di  pesca  che  effettuano  l'attivita'  sia
individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo  della
propria    abitazione    o    struttura,     nella     disponibilita'
dell'imprenditore; 
    j) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate
ed incentivi, anche  economici,  finalizzati  alla  promozione  delle
attivita' che implicano un minore impatto ambientale; 
    k) «monitoraggio», la sorveglianza  regolare  dell'andamento  dei
parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 
    l) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza
pari o inferiore a 10 metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    m) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con  scafo  di
lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi  costruzione
destinata al trasporto per acqua; 
    o) «ormeggio»,  l'insieme  delle  operazioni  per  assicurare  le
unita' navali a un'opera  portuale  fissa,  quale  banchina,  molo  o
pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e
predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; 
    p) «pesca sportiva», l'attivita'  di  pesca  esercitata  a  scopo
ricreativo; 
    q) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia
sportiva, esercitata in immersione; 
    r) «pescaturismo», l'attivita'  integrativa  alla  piccola  pesca
artigianale, come disciplinata dal  decreto  ministeriale  13  aprile
1999, n. 293, che  definisce  le  modalita'  per  gli  operatori  del
settore di ospitare a  bordo  delle  proprie  imbarcazioni  un  certo
numero di persone, diverse dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento  di
attivita' turistico-ricreative; 
    s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a
scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza  fuori
tutto inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza
non superiore alle 10 TSL e/o  15  GT,  esercitata  con  attrezzi  da
posta, ferrettara, palangari, lenze  e  arpioni,  come  previsto  dal
decreto ministeriale 14 settembre 1999  e  compatibilmente  a  quanto
disposto dal  regolamento  CE  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca  nel  Mar
Mediterraneo; 
    t)   «ripopolamento   attivo»,   l'attivita'   di   traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che
e' gia' presente nell'area di rilascio; 
    u) «transito»,  il  passaggio  delle  unita'  navali  all'interno
dell'area marina protetta; 
    v) «trasporto passeggeri»  l'attivita'  professionale  svolta  da
imprese e associazioni abilitate, con  l'utilizzo  di  unita'  navali
adibite  al  trasporto  passeggeri,  lungo   itinerari   e   percorsi
prefissati ed in orari stabiliti; 
    w) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al  trasporto
per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione; 
    x) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a  fronte
del pagamento di un corrispettivo, da  guide  turistiche  iscritte  a
imprese e associazioni, a terra e a mare, con  l'utilizzo  di  unita'
navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente
marino emerso e costiero; 
    y) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone
sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.