Art. 24. Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 22 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 22 e dei criteri di cui al successivo art. 25. 2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da soggetti non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.