(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
          Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 
 
   1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 22  sono
esaminate dagli organi tecnici dell'ente  gestore,  alla  luce  delle
informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 22 e  dei
criteri di cui al successivo art. 25. 
   2. L'istanza  di  autorizzazione  e'  accolta  o  rigettata  entro
massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa,  salvo
diversa indicazione di cui al Titolo III. 
   3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate  da  soggetti
non residenti  relative  ad  attivita'  chiaramente  riconducibili  a
soggiorni  turistici  nell'area  marina  protetta,   l'ente   gestore
provvede ad evadere  le  richieste  coerentemente  alle  esigenze  di
utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.