(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
                    Monitoraggio e aggiornamento 
 
   1.  L'ente  gestore  effettua  un  monitoraggio   continuo   delle
condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta  e
delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e
su tale base redige annualmente una relazione sullo  stato  dell'area
marina protetta. 
   2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino,  l'ente  gestore
puo' avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  ed,  in  particolare,  dei  dati
provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente
marino-costiero. 
   3.  L'ente  gestore,  sulla  base  dei  dati  acquisiti   con   il
monitoraggio previsto al comma 1, verifica,  almeno  ogni  tre  anni,
l'adeguatezza delle disposizioni del decreto  istitutivo  concernenti
la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di
tutela per le diverse zone, nonche' le discipline  di  dettaglio  del
presente regolamento, alle  esigenze  ambientali  e  socio-economiche
dell'area marina protetta  e,  ove  ritenuto  opportuno,  propone  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.