(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
                            Sorveglianza 
 
   1. La sorveglianza nell'area marina  protetta,  coerentemente  con
l'art. 7 del decreto istitutivo, e' effettuata dalla  Capitaneria  di
Porto competente, dal Corpo forestale di vigilanza  ambientale  della
Regione autonoma della Sardegna, nonche'  dalle  polizie  degli  enti
locali delegati nella gestione dell'area,  in  coordinamento  con  il
personale  dell'ente  gestore  che  svolge  attivita'  di   servizio,
controllo e informazione a terra e a mare.