Art. 28. Sorveglianza 1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 7 del decreto istitutivo, e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.