Art. 9. Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica 1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attivita' di ricerca scientifica autorizzate dall'ente gestore. 2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; b. parametri analizzati; c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e. tempistica della ricerca e personale coinvolto. 3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore. 4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero. 5. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati, previa comunicazione all'ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. 6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attivita' di ricerca scientifica e' rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attivita' di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta sono tenuti a presentare all'ente gestore una relazione sulle attivita' eventualmente gia' svolte e sui risultati della ricerca. 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'ente gestore per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni. 9. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'. 10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.