(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
          Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica 
 
   1. Nell'area marina protetta  sono  consentite  esclusivamente  le
attivita' di ricerca scientifica autorizzate dall'ente gestore. 
   2. Alla richiesta  di  autorizzazione  deve  essere  allegata  una
relazione esplicativa inerente i seguenti temi: 
    a. tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; 
    b. parametri analizzati; 
    c. piano di campionamento, con localizzazione delle  stazioni  di
prelievo e di analisi; 
    d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e  delle
analisi; 
    e. tempistica della ricerca e personale coinvolto. 
   3. Il prelievo di organismi e  campioni  e'  consentito  per  soli
motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore. 
   4. I programmi di ricerca scientifica  nell'area  marina  protetta
finalizzati al controllo della qualita' dell'ambiente  marino  devono
essere eseguiti nel rispetto delle metodiche  di  cui  ai  protocolli
operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare nell'ambito  del  Programma  nazionale  per  il
monitoraggio dell'ambiente marino-costiero. 
   5. I programmi di ricerca scientifica  nell'area  marina  protetta
coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare sono autorizzati, previa comunicazione all'ente gestore da
parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui
al comma 2. 
   6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attivita' di ricerca
scientifica e' rilasciata a fronte di una  dichiarazione  di  impegno
del  richiedente   a   fornire   all'ente   gestore   una   relazione
tecnico-scientifica  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  della
ricerca, nonche' informazioni circa le pubblicazioni risultate  dagli
studi effettuati, in cui dovra' essere citata la  collaborazione  con
l'area marina protetta. 
   7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire  attivita'
di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta
sono  tenuti  a  presentare  all'ente  gestore  una  relazione  sulle
attivita' eventualmente gia' svolte e sui risultati della ricerca. 
   8. Nell'ambito dei programmi  di  ricerca  scientifica  realizzati
dall'ente  gestore  per  le  finalita'  di  monitoraggio  e  gestione
dell'area marina protetta, specifici incarichi  di  ricerca  potranno
essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni. 
   9. La richiesta  di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
ricerca scientifica deve essere presentata  almeno  30  giorni  prima
della data prevista di inizio attivita'. 
   10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente  articolo,
valgono per le attivita' di ricerca scientifica  le  disposizioni  di
cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area  marina
protetta.