Art. 4.

                       Disposizioni esecutive

  1.  Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel registro
delle  imprese  di  Milano, nonche' alla cancelleria del Tribunale di
Milano - Sezione fallimentare.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del
regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  3.  Avverso  il  presente  provvedimento  potra'  essere presentato
ricorso  al  Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni
ovvero  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni,
decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

   Roma, 3 agosto 2009

                                                Il Ministro : Scajola