IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 4, paragrafo
1, lettere a) e b) e l'art. 13, paragrafo 1;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati di
cui l'ultimo il Reg. (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti
i  livelli  massimi  di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari  e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della
direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo
all'iscrizione  di alcune sostanze attive, tra cui il clomazone, fino
al  31 ottobre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Considerato    che    l'impresa   FMC   Chemical   sprl,   titolare
dell'autorizzazione  del prodotto fitosanitario riportato in allegato
al decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
citato  decreto  29  aprile  2008  nei  tempi  e  nelle forme da esso
stabiliti;
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari  espresso  in  data  16  settembre 2004, favorevole alla
ri-registrazione  provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano
conformi  alle  condizioni  di iscrizione nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti;
  Visto  altresi'  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i
prodotti fitosanitari espresso in data 9 giugno 2009, favorevole alla
ri-registrazione  provvisoria del prodotto fitosanitario riportato in
allegato  al  decreto con modifica di composizione relativamente alla
purezza  della  sostanza attiva clomazone, cosi' come stabilito dalla
direttiva  2007/76/CE  di  iscrizione  della  sostanza  attiva stessa
nell'allegato   I  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  e  di
classificazione;
  Vista  la  nota con la quale l'impresa titolare della registrazione
del  prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto
ha  trasmesso  le etichette adeguate, ottemperando a quanto richiesto
dall'ufficio;
  Considerato  che  l'impresa  titolare del prodotto fitosanitario di
cui  trattasi  dovra'  presentare  entro  il  31  ottobre 2010, nelle
condizioni  stabilite  dall'art.  3,  comma  2, del citato decreto 29
aprile  2008,  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III  del  decreto  legislativo  n.  194/1995, nonche' i dati indicati
nella  parte  B  dell'allegato  alla  direttiva  di  iscrizione della
sostanza attiva clomazone, pena la revoca dell'autorizzazione;
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 ottobre 2018,
data   di  scadenza  dell'iscrizione  della  citata  sostanza  attiva
nell'allegato  I  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il
prodotto  fitosanitario  riportato nell'allegato al presente decreto,
fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato
decreto 29 aprile 2008;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

                              Decreta:

  Il  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al  presente
decreto  contenente  la  sostanza  attiva clomazone, e' ri-registrato
provvisoriamente  alle  nuove condizioni d'impiego fino al 31 ottobre
2018,   data   di  scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza  attiva
clomazone  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194.
  Sono  fatti  salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario in questione:
   gli  adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, comma 2,
del decreto 29 aprile 2008 di iscrizione della citata sostanza attiva
nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevedono la presentazione entro il 31 dicembre 2010, di un fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo
n.  194/1995, ai fini della valutazione del prodotto stesso secondo i
principi  uniformi  di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle
prescrizioni  riportate  nella  parte  B  dell'allegato al decreto di
iscrizione  della  sostanza  attiva  clomazone  nell'allegato  I  del
decreto legislativo n. 194/1995;
  E autorizzata   la  modifica  di  composizione  relativamente  alla
purezza della sostanza attiva clomazone.
  Il  prodotto  di  cui  trattasi e' ora classificato come: esente da
classificazione  di pericolo con i seguenti consigli di prudenza: S2,
S13, S20/21, S36/37.
  E' approvata quale parte integrante del decreto stesso, l'etichetta
allegata, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in
commercio.
  L'Impresa  titolare  della registrazione del prodotto fitosanitario
riportato nell'allegato al presente decreto e' tenuta a rietichettare
o  a  fornire  ai  rivenditori  un  fac-simile  di  etichetta  per le
confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini
di  deposito  sia  presso  gli esercizi di vendita e ad adottare ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'Impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 24 agosto 2009

                                      Il direttore generale: Borrello