Art. 3. 1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza. 2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 16 luglio 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289