Art. 3.



  Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti
superiori  di  100  o  piu'  punti base al rendimento medio ponderato
delle  richieste  che,  ordinate  partendo dal rendimento piu' basso,
costituiscono   la   meta'   dell'ammontare   complessivo  di  quelle
pervenute.  Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche
offerta,  il  rendimento  medio  ponderato viene calcolato sulla base
dell'importo  complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente
rispetto al rendimento e pari alla meta' della tranche offerta.
  Sono  escluse  dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al
presente  articolo  le  richieste  escluse  ai  sensi dell'art. 2 del
presente decreto.