Art. 10. Domande di modifica del disciplinare Art. 49 del reg. CE n. 479/2008 1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o piu' modifiche del documento unico di cui all'art. 35, par. 1, lettera d) del reg. (CE) n. 479/2008, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP. 2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente documentazione: a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare; b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformita' al modello di cui all'Allegato IV del reg. (CE) n. 607/2009. 3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda di protezione. 4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi: a) la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale iscritta all'albo dei vigneti, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere g), h), i) devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione; b) la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le Denominazioni per le quali e' consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in aggiunta alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. 5. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, d'intesa con il Comitato, lo reputi opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'art. 7, comma 6. 6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non comportano variazioni al documento unico di cui all'art. 35, par. 1, lettera d) del reg. (CE) n. 479/2008, conformemente al disposto di cui all'art. 49, par. 3, lettera a), il Ministero applica una procedura semplificata che comporta in ogni caso: a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte; b) il rispetto della procedura di cui all'art. 6; c) l'acquisizione del parere del Comitato.