Art. 10.

Domande di modifica del disciplinare Art. 49 del reg. CE n. 479/2008
  1.  Per  la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di
modifica  del  disciplinare,  che comportano una o piu' modifiche del
documento  unico di cui all'art. 35, par. 1, lettera d) del reg. (CE)
n. 479/2008, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste
dal  presente  decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte
salve  le  opportune  differenziazioni di cui ai seguenti comma. Tale
procedura  si  applica  anche nel caso di richiesta di passaggio alla
DOCG  di  un'intera  DOC,  risultando  tale  fattispecie analoga alla
richiesta di modifica di un disciplinare DOP.
  2.  Alla  domanda  di  modifica  deve  essere  allegata la seguente
documentazione:
   a)  un  documento  sinottico  contenente  le  proposte di modifica
relative all'articolato del disciplinare;
   b)  progetto  di documento riepilogativo delle modifiche proposte,
redatto  in  conformita'  al  modello di cui all'Allegato IV del reg.
(CE) n. 607/2009.
  3.  La  documentazione  di  cui  all'art.  4,  comma 2, deve essere
rapportata  alle  modifiche  proposte.  Pertanto,  relativamente alle
condizioni  del  disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non
e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda
di protezione.
  4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:
   a)  la  delimitazione  della zona produzione delle uve, la domanda
deve   essere  avallata  da  almeno  il  cinquantuno  per  cento  dei
viticoltori,  che rappresentino almeno il sessantasei per cento della
superficie   totale   iscritta   all'albo  dei  vigneti,  oggetto  di
rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'art. 4,
comma 2, lettere g), h), i) devono essere atte a comprovare che nelle
aree   da  includere  si  verificano  le  medesime  condizioni  della
originaria zona di produzione;
   b)  la  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento,  per  le
Denominazioni  per  le  quali  e' consentito l'imbottigliamento al di
fuori  della  zona  di  produzione  o  di vinificazione delle uve, in
aggiunta  alle  condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la
domanda   deve  essere  avallata  da  un  numero  di  produttori  che
rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della  produzione
imbottigliata nell'ultimo biennio.
  5. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le
modifiche  di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, d'intesa
con  il  Comitato,  lo  reputi  opportuno,  al  fine  di accertare la
rispondenza  delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'art. 7,
comma 6.
  6.  Per  l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non
comportano  variazioni al documento unico di cui all'art. 35, par. 1,
lettera  d)  del  reg. (CE) n. 479/2008, conformemente al disposto di
cui  all'art.  49,  par.  3,  lettera  a),  il  Ministero applica una
procedura semplificata che comporta in ogni caso:
   a)  la  presentazione della domanda con le modalita' e nei termini
di  cui all'art. 4, fatto salvo che la documentazione di cui all'art.
4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;
   b) il rispetto della procedura di cui all'art. 6;
   c) l'acquisizione del parere del Comitato.