Art. 11. Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 50 del reg. CE n. 479/2008 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art. 28, par. 1 del reg. CE n. 607/2009 1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. 2. Per la cancellazione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 50 del reg. CE n. 479/2008, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'allegato V del reg. CE n. 607/2009. 3. Per la conversione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 28 del reg. CE n. 607/2009, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'allegato VI del reg. CE n. 607/2009. 4. Le competenti Amministrazioni seguiranno un iter procedurale adeguato all'esame delle domande di cui trattasi, fatte salve l'adeguata pubblicazione delle stesse domande ed il rispetto dei tempi procedurali, con particolare riguardo alla presentazione ed alla definizione delle eventuali opposizioni.