Art. 11.

Cancellazione  della  protezione di una DO o IG - Art. 50 del reg. CE
n. 479/2008 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art. 28, par. 1 del
                         reg. CE n. 607/2009
  1.  Per  la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di
cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste
dal  presente  decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte
salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma.
  2.  Per  la  cancellazione  la  domanda  deve  essere adeguatamente
motivata,  conformemente  all'art.  50  del reg. CE n. 479/2008, e la
documentazione   da   allegare  deve  essere  atta  a  dimostrare  le
motivazioni  della  richiesta medesima, con particolare riguardo agli
elementi di cui all'allegato V del reg. CE n. 607/2009.
  3.   Per  la  conversione  la  domanda  deve  essere  adeguatamente
motivata,  conformemente  all'art.  28  del reg. CE n. 607/2009, e la
documentazione   da   allegare  deve  essere  atta  a  dimostrare  le
motivazioni  della  richiesta medesima, con particolare riguardo agli
elementi di cui all'allegato VI del reg. CE n. 607/2009.
  4.  Le  competenti  Amministrazioni  seguiranno un iter procedurale
adeguato  all'esame  delle  domande  di  cui  trattasi,  fatte  salve
l'adeguata  pubblicazione  delle  stesse  domande  ed il rispetto dei
tempi  procedurali,  con  particolare  riguardo alla presentazione ed
alla definizione delle eventuali opposizioni.