Art. 12.

Trasmissione  alla  U.E.  delle domande di modifica del disciplinare,
delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG, delle
domande  di  conversione da una DOP ad una IGP e relativi adempimenti
                            del Ministero
  1.  Terminata  la  procedura nazionale per l'esame delle domande di
cui  trattasi,  di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, si
applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'art. 9 del
presente  decreto,  per quanto concerne gli adempimenti del Ministero
connessi   alla  procedura  comunitaria  ed  alla  pubblicazione  dei
relativi documenti.