Art. 13.

Disposizioni  nazionali transitorie di etichettatura Art. 72 del reg.
                           CE n. 607/2009
  1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea
della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonche' della
domanda  di  modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e
della  domanda  di  conversione  di  cui  all'art.  11,  i vini della
relativa  denominazione  di  origine o indicazione geografica possono
essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV
del  reg.  (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente
sia  preventivamente  autorizzato  dal  Ministero,  d'intesa  con  la
regione.  A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita
domanda  al  Ministero  ed  alla  regione  corredata  dalla  seguente
documentazione:
   a)  decreto  ministeriale  di  approvazione  il relativo piano dei
controlli, presentato dall'autorita' o dall'organismo di cui all'art.
48  del  reg.  (CE) n. 479/2008 al competente Ufficio del Ministero -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari;
   b)   dichiarazione  con  la  quale  si  esonera  espressamente  il
Ministero e la regione da qualunque responsabilita' presente e futura
conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della
denominazione  o  della domanda di modifica del disciplinare da parte
della Commissione UE.
  2.  Sul  sito  internet  del Ministero e' pubblicato l'elenco delle
autorizzazioni transitorie di cui trattasi.