Art. 14. Disposizioni particolari e termini di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. 2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le regioni, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in applicazione del presente decreto, previo parere del Comitato, sara' approvato lo schema di disciplinare di produzione di cui all'art. 4, comma 2, lettera e). Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disciplinare di produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° agosto 2009. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2009 Il Ministro : Zaia Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 173