Art. 14.

         Disposizioni particolari e termini di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del  presente decreto si applicano anche alle
regioni  a  statuto  speciale  e  alle  province autonome di Trento e
Bolzano,  fatte  salve  le  loro competenze ed in conformita' ai loro
statuti e alle relative norme di attuazione.
  2.  Con  provvedimento  del  Ministero, d'intesa con le regioni, da
adottare  entro  centottanta  giorni dall'entrata in applicazione del
presente  decreto,  previo  parere  del  Comitato, sara' approvato lo
schema  di  disciplinare  di  produzione  di cui all'art. 4, comma 2,
lettera e). Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo
schema   di   disciplinare   di   produzione   deve   essere  redatto
conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5.
  3.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° agosto 2009.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  all'Organo di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 2009
                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 3, foglio n. 173