Art. 3.

         Pluralita' di richieste per un'unica denominazione
  1.  Nel  caso  in  cui  siano presentate piu' istanze per la stessa
Denominazione   la   regione  provvede  ad  individuare  il  soggetto
maggiormente  rappresentativo,  sia  in termini di produzione, sia di
numero di imprese vitivinicole.