Art. 4.

                    Documentazione da presentare
  1.  Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione
della  Denominazione,  contenente  tutti gli elementi di cui all'art.
35,  par.  1,  del  reg.  (CE)  n. 479/2008, al Ministero - Direzione
generale  per lo sviluppo agroalimentare, la qualita' e la tutela del
consumatore - Ufficio SACO IX, per il tramite della regione.
  2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1  deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
   a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
   b)  delibera  assembleare  dalla  quale  risulti  la  volonta' dei
produttori   di   presentare   istanza   per   la   protezione  della
Denominazione,  qualora  tale  previsione non sia contenuta nell'atto
costitutivo o nello statuto;
   c)   elenco   sottoscritto   da   un  numero  di  viticoltori  che
rappresentino:
    in  caso  di  vini  DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG
autonoma  a  partire  da  una  specifica  tipologia o area geografica
delimitata   nell'ambito   della   DOC   di  provenienza,  almeno  il
cinquantuno  per cento dei viticoltori iscritti all'albo ed almeno il
cinquantuno  per  cento della superficie totale iscritta all'albo dei
vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
    in  caso  di  vini  DOC,  almeno  il  trentacinque  per cento dei
viticoltori  interessati  ed  almeno  il trentacinque per cento della
superficie  totale  dei  vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva
nell'ultimo biennio;
    in  caso  di  vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori
interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti,
oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
    in  caso  di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno
il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto
di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
   d)  in caso di Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art.
19  della  legge  n.  164/1992,  l'elenco  sottoscritto  puo'  essere
sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi il
requisito di rappresentativita' di cui alla lettera c);
   e)  disciplinare  di  produzione, da compilare in conformita' allo
schema di cui all'art. 14, comma 2;
   f)  progetto  di documento unico riepilogativo di cui all'art. 35,
par.  1, lettera d) del reg. (CE) n. 479/2008, redatto in conformita'
al modello di cui all'Allegato II del reg. (CE) n. 607/2009;
   g)  relazione  tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il
legame  con  il  territorio,  inteso,  in  caso  di DOP, come stretto
rapporto  tra  la  zona geografica e la qualita' e le caratteristiche
del  prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona
geografica  e  la  qualita',  la  notorieta'  o  altra caratteristica
specifica  del  prodotto.  La  relazione  tecnica, redatta da esperti
competenti  in  materia,  deve  comprovare  gli elementi previsti dal
disciplinare, con particolare riguardo a:
    le  caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima,
l'origine  geologica  e  la  composizione  dei terreni, la giacitura,
l'esposizione e l'altitudine;
    le  caratteristiche  agronomiche  di  coltivazione della vite sul
territorio  delimitato  ed  in particolare: i vitigni, la densita' di
impianto,   le  forme  di  allevamento,  i  sistemi  di  potatura  ed
irrigazione;
    le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di vino finito,
pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute
nei cinque anni precedenti;
    il  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale per ciascuna
tipologia;
    le  tecniche  e  le  modalita'  di  elaborazione  specifiche e le
eventuali  restrizioni  delle  pratiche  enologiche autorizzate dalle
vigenti norme comunitarie;
    le  caratteristiche  fisico-chimiche  ed organolettiche del vino,
nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per
il consumo;
    in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi
che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla
salvaguardia   del  livello  qualitativo  della  denominazione,  alla
garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli;
    per   le   DOCG,   il   particolare  pregio,  in  relazione  alle
caratteristiche  intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC
di provenienza;
   h)  relazione  storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o
documenti  commerciali,  atta  a  comprovare  l'uso tradizionale, nel
commercio  o  nel  linguaggio  comune,  della  DOP. Per i vini IGP la
relazione  deve  comprovare  la  tradizionale  vocazione vitivinicola
della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione
deve  comprovare  la  rinomanza  acquisita  dal  prodotto  a  livello
nazionale ed internazionale;
   i)   relazione   socio-economica  contenente  almeno  le  seguenti
informazioni:
    livello  della  produzione  attuale,  suddiviso  per le tipologie
previste   nella  proposta  di  disciplinare,  e  relativa  struttura
produttiva;
    potenzialita'  produttiva del territorio e di commercializzazione
del prodotto;
   l)  cartografia  in  scala  adeguata a consentire l'individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
   m)  ricevuta  del  versamento  della  tassa destinata a coprire le
spese  a norma dell'art. 53 del reg. (CE) n. 479/2008. L'importo e le
modalita' di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto
del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i),
deve   essere   presentata   anche   in   formato   elettronico.   La
documentazione  di cui al comma 2, lettera l), puo' essere presentata
in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.
  4.  La  domanda  di cui al comma 1 deve essere presentata in regola
con  le  norme  sul  bollo  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di
bollo  e  successive  modifiche  e  firmata dal legale rappresentante
dell'Associazione   richiedente.  La  stessa  domanda  e'  presentata
conformemente  alle previsioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e successive modifiche.