Art. 5.

                     Disciplinare di produzione
  1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:
   a)  tutti gli elementi di cui all'art. 35, par. 2, del regolamento
(CE) n. 479/2008;
   b)   gli   eventuali  elementi  idonei  all'identificazione  della
Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la
definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno
grafico  e/o  da  una  dicitura,  dei  quali devono essere fornite le
dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni
utilizzazione   devono  essere  comunque  rispettate  le  proporzioni
rispetto al segno identificativo o logo approvato.
  2.  Il  segno o logo di cui al comma 1, lettera b) deve possedere i
requisiti  della  originalita',  della  capacita'  distintiva e della
conformita'   ai  principi  della  legislazione  vigente  riguardanti
l'ordine pubblico ed il buon costume.
  3.  L'utilizzazione  di  un  marchio  gia'  registrato  puo' essere
consentito,  se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia
a  titolo  gratuito  del  suo titolare, a far data dal riconoscimento
della Denominazione interessata.