Art. 6.

                Esame domanda da parte della regione
  1.  Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione,
previo  pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione
della   stessa   domanda   sul   B.U.R.,   effettuate   le  opportune
consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
   a)  la  legittimazione  del  soggetto  richiedente  ed  i relativi
requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi
di  cui  all'art.  4,  lettera  d),  alla  documentazione comprovante
l'esercizio delle deleghe;
   b)  la  completezza della documentazione come individuata all'art.
4,  comma  2,  e  la  sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni
previste dal reg. (CE) n. 479/2008;
   c)  la  rispondenza  del  disciplinare alle norme del reg. (CE) n.
479/2008,  delle  relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle
vigenti norme nazionali.
  2.   Le   eventuali   osservazioni   sono  comunicate  al  soggetto
richiedente.  Il  soggetto richiedente fornisce alla regione adeguati
elementi  di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero la
mancata  rimozione  delle  cause  sulle  quali  si fondano i rilievi,
comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione.
  3.  Terminata  l'istruttoria  di  cui  ai  comma  1 e 2, la regione
trasmette al Ministero la documentazione di cui all'art. 4, corredata
dal  proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso di
cui al comma 1.