Art. 7.

         Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato
  1.   Entro  quarantacinque  giorni  dalla  presa  in  carico  della
documentazione di cui all'art. 6, comma 3, il Ministero e il Comitato
verificano   la   completezza   e   la   rispondenza   della   stessa
documentazione  alle  disposizioni  del  reg. (CE) n. 479/2008, delle
relative   norme   comunitarie  applicative  e  delle  vigenti  norme
nazionali.
  2.  In  caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il
Ministero,  d'intesa  con  il  Comitato,  la  regione  ed il soggetto
richiedente,  convoca  entro sessanta giorni, la riunione di pubblico
accertamento,  concordando  in particolare la data, l'ora, il luogo e
la  sede.  Il  Ministero  invita  altresi'  la  regione e il soggetto
richiedente  a  darne  comunicazione  agli  enti  territoriali,  alle
organizzazioni  professionali e di categoria ed ai produttori ed agli
operatori   economici   interessati.   Gli   stessi  soggetti  devono
assicurare -   con   evidenze   oggettive,   fornite  preliminarmente
all'inizio  della  riunione  di  pubblico  accertamento -  la massima
divulgazione  dell'evento  anche  mediante  la diramazione di avvisi,
l'affissione  di  manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e
l'ampiezza  della  divulgazione  devono  essere coerenti con l'areale
interessato dalla produzione.
  3.  Scopo  della  riunione  di  pubblico  accertamento e' quello di
permettere  al  Ministero,  in  quanto  soggetto  responsabile  della
dichiarazione  di  cui  all'art. 38, paragrafo 5, lettera b) del reg.
(CE)  n.  479/2008,  di  verificare  la  rispondenza della disciplina
proposta  agli  usi  leali  e  costanti  previsti  dal regolamento in
questione.
  4.  Alla  riunione  di  cui  al  comma 2, aperta a tutti i soggetti
interessati,  dei  quali  deve  essere registrata la presenza e per i
quali  deve  essere  disponibile copia del disciplinare oggetto della
discussione,  partecipano,  almeno  un  rappresentante del Comitato e
almeno  un funzionario del Ministero ed un funzionario della regione,
con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i
lavori,  di  acquisire  eventuali  osservazioni  e di verbalizzare la
riunione.
  5.  Successivamente  alla  riunione  di  pubblico  accertamento, il
Comitato  nella  prima  riunione  plenaria  utile, esprime il proprio
parere   sulla   domanda   e  formula  la  proposta  di  disciplinare
aggiornata.
  6.  Qualora,  in  caso  di  esito negativo della verifica di cui al
comma   1,   nonche'   nel  merito  di  taluni  aspetti  connessi  al
procedimento  di  cui  al  presente articolo, si renda necessaria una
valutazione   congiunta  con  la  regione,  il  Ministero,  anche  su
richiesta  della  stessa regione, convoca una Conferenza dei servizi,
alla  quale  puo' assistere il soggetto richiedente. In caso di esito
negativo della Conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e
contro  il  relativo  provvedimento  e'  ammesso  il  ricorso in sede
giurisdizionale.