Art. 8.

Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze
  1.   Il   Ministero  provvede  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di
produzione,  affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne
visione   e   presentare  le  eventuali  osservazioni,  adeguatamente
motivate  e  documentate,  al  Ministero  stesso  entro il termine di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
  2.  Qualora  siano  pervenute  osservazioni, il Ministero chiede al
soggetto  richiedente  di  predisporre  le  relative controdeduzioni.
Entro  trenta  giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero
convoca  una  Conferenza dei servizi con il presidente del Comitato o
suo delegato, con la competente regione, il soggetto richiedente e il
soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione
il  Ministero, d'intesa col presidente del Comitato e con la regione,
decide  in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone
comunicazione   al   soggetto  richiedente  ed  al  soggetto  che  ha
presentato   le   osservazioni.   In   caso  di  esito  negativo,  il
procedimento   e'   da   ritenersi  concluso  e  contro  il  relativo
provvedimento e' ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
  3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta
le  opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma
1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto
richiedente,  predispone  il  documento  unico  di  cui  all'art. 38,
paragrafo  5,  lettera a) del reg. (CE) n. 479/2008 ed invia i citati
documenti  aggiornati al soggetto richiedente, che li restituisce per
accettazione debitamente firmati al Ministero.