Art. 9. Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi adempimenti del Ministero 1. Terminata la procedura di cui all'art. 8, il Ministero: a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare di produzione sul sito Internet del Ministero stesso; b) trasmette alla Commissione europea la domanda di protezione unitamente alla documentazione di cui all'art. 38, par. 5, lettera b) del reg. (CE) n. 479/2008. 2. Nel corso della procedura a livello comunitario di cui agli articoli 39, 40 e 41 del reg. (CE) n. 479/2008, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla regione. 3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione di conferimento della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel registro di cui all'art. 46 del reg. (CE) n. 479/2008, il Ministero provvede a pubblicare sul sito Internet del Ministero stesso e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla Commissione U.E.