Art. 9.

Trasmissione   della   domanda  di  protezione  alla  UE  e  relativi
                      adempimenti del Ministero
  1. Terminata la procedura di cui all'art. 8, il Ministero:
   a)  provvede  a pubblicare il documento unico e il disciplinare di
produzione sul sito Internet del Ministero stesso;
   b)  trasmette  alla  Commissione  europea la domanda di protezione
unitamente alla documentazione di cui all'art. 38, par. 5, lettera b)
del reg. (CE) n. 479/2008.
  2.  Nel  corso  della  procedura  a livello comunitario di cui agli
articoli 39, 40 e 41 del reg. (CE) n. 479/2008, nel caso in cui siano
proposte  osservazioni  in  merito  alla  domanda  di  protezione, il
Ministero  invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed
alla regione.
  3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito
dell'avvenuta  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  della  decisione  della  Commissione  di  conferimento della
protezione  alla  denominazione  e  della  relativa  iscrizione della
denominazione  nel  registro  di  cui  all'art.  46  del reg. (CE) n.
479/2008,  il  Ministero  provvede a pubblicare sul sito Internet del
Ministero stesso e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il  disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla Commissione
U.E.