Art. 2.



  1.  All'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   n.  3753  del  9  aprile  2009  e'  aggiunta  le  seguente
disposizione:   «art.   48-bis   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  legislativo  n.  602  del  1973 e successive modifiche ed
integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 2009».
  2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari da
porre  in  essere  nel  territorio  della regione Abruzzo danneggiato
dagli   eventi   sismici   del   6  aprile  2009,  il  Provveditorato
interregionale  alle opere pubbliche, soggetto attuatore, provvede ad
affidare  gli  appalti  dei lavori anche sulla base del solo progetto
preliminare,  in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.