Art. 2. 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e' aggiunta le seguente disposizione: «art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica legislativo n. 602 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 2009». 2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari da porre in essere nel territorio della regione Abruzzo danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, soggetto attuatore, provvede ad affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.