Art. 4.



  1.  Il  termine  previsto  all'art.  6, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e'
prorogato di sessanta giorni.
  2.  All'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3789  del  9  luglio 2009, il termine «giurata» e'
sostituito da «asseverata».
  3.  All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3789  del  9  luglio 2009, il termine «giurata» e'
sostituito da «asseverata».
  4.  All'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «perizia giurata»
sono sostituite dalle seguenti parole: «la perizia».
  5.  Al modello di domanda allegato all'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3789 del 9 luglio 2009 sono apportate le
modifiche  conseguenti  a  quanto  previsto  ai  commi  2,  3 e 4 del
presente articolo.
  6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3789  del  9  luglio  2009 e' aggiunto il seguente
periodo:  «Nei  casi  in  cui  su  disposizione comunale sia impedito
l'accesso  ai  luoghi per la valutazione del danno subito, il termine
per  la  presentazione  della  domanda  decorre  dal  giorno  in  cui
l'accesso e' consentito».
  7.  Rientrano  tra  le  spese  ammissibili  all'indennizzo  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9
luglio  2009,  nei  limiti  previsti nella stessa ordinanza, anche le
spese  sostenute  per le perizie richieste a corredo delle domande di
indennizzo.  Le  tariffe professionali sono determinate sulla base di
uno  specifico accordo stipulato tra il Dipartimento della protezione
civile e gli ordini professionali interessati.