Art. 4. 1. Il termine previsto all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e' prorogato di sessanta giorni. 2. All'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» e' sostituito da «asseverata». 3. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» e' sostituito da «asseverata». 4. All'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti parole: «la perizia». 5. Al modello di domanda allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 sono apportate le modifiche conseguenti a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 e' aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui su disposizione comunale sia impedito l'accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui l'accesso e' consentito». 7. Rientrano tra le spese ammissibili all'indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, nei limiti previsti nella stessa ordinanza, anche le spese sostenute per le perizie richieste a corredo delle domande di indennizzo. Le tariffe professionali sono determinate sulla base di uno specifico accordo stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e gli ordini professionali interessati.