Art. 5.



  1.  Alla realizzazione delle opere individuate nel programma di cui
all'art.  8  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3805  del  3  settembre  2009,  l'ANAS,  RFI,  il  Provveditorato
interregionale  OO.PP.  e  la  provincia  di  L'Aquila  provvedono in
qualita'  di  soggetti  attuatori  con  i  poteri  di  cui all'art. 3
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del
6  aprile 2009. Il predetto programma puo' essere approvato anche per
stralci successivi.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 i soggetti attuatori
sono  autorizzati a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere   e  degli  interventi  di  competenza,  prescindendo -  previa
emissione  del  decreto  di  occupazione  di  urgenza - da ogni altro
adempimento, nonche' dalla redazione dello stato di consistenza e del
verbale  di  immissione  in  possesso  dei  suoli  anche  con la sola
presenza di due testimoni.
  3.  Agli  oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui
al  presente  articolo,  fatto  salvo quanto disposto dall'art. 8 del
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'ANAS, RFI, il comune di L'Aquila
e  la  provincia  di  L'Aquila  provvedono  a  valere  sulle  risorse
disponibili  sui  propri  bilanci  per  gli  interventi di rispettiva
competenza.
  4.  Al  fine  del  reperimento delle risorse finanziarie necessarie
alla  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1 del presente
articolo ed in deroga all'art. 64, comma 4, della legge regionale del
3  marzo  1999,  n.  11,  la  provincia  di L'Aquila e' autorizzata a
rimodulare   l'opera  inserita  nel  piano  triennale  di  viabilita'
2008/2010  e  recante  «Lavori  di sistemazione dell'intersezione tra
la s.r. 615 di Monteluco con la s.p. 120 «Mausonia».