Art. 5. 1. Alla realizzazione delle opere individuate nel programma di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, l'ANAS, RFI, il Provveditorato interregionale OO.PP. e la provincia di L'Aquila provvedono in qualita' di soggetti attuatori con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. Il predetto programma puo' essere approvato anche per stralci successivi. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 i soggetti attuatori sono autorizzati a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, prescindendo - previa emissione del decreto di occupazione di urgenza - da ogni altro adempimento, nonche' dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'ANAS, RFI, il comune di L'Aquila e la provincia di L'Aquila provvedono a valere sulle risorse disponibili sui propri bilanci per gli interventi di rispettiva competenza. 4. Al fine del reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed in deroga all'art. 64, comma 4, della legge regionale del 3 marzo 1999, n. 11, la provincia di L'Aquila e' autorizzata a rimodulare l'opera inserita nel piano triennale di viabilita' 2008/2010 e recante «Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la s.r. 615 di Monteluco con la s.p. 120 «Mausonia».