Art. 7.



  1. In favore del personale delle province dell'Abruzzo, interessato
dalle  attivita'  di  verifica e controllo delle perizie prodotte per
l'accesso  ai  contributi  nonche'  per  le  ulteriori valutazioni di
agibilita',  afferenti  ai  comuni  di  cui  all'art. 1, comma 3, del
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  giugno  2009, n. 77, e' autorizzata l'erogazione di
compensi  di  lavoro  straordinario  effettivamente  reso  nel limite
massimo  di  75  ore  mensili  pro-capite  in  favore  di 5 unita' di
personale.
  2.  In  favore  del  personale del CNR direttamente impegnato nelle
zone  terremotate con ordine di servizio dei direttori competenti, in
attivita'  necessarie  al  superamento  dell'emergenza, nonche' nelle
diverse  funzioni DICOMAC, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la
corresponsione  di  compensi  per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente reso, nel limite massimo di 75 ore pro-capite mensile,
secondo le esigenze individuate dal commissario, e fino ad un massimo
di 10 unita' di personale. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e
da   sostenere   per   le  attivita'  connesse  al  supporto  tecnico
scientifico  fornito  nella  gestione della emergenza con particolare
riguardo  alla funzione tecnica di valutazione e censimento dei danni
ed  a quella di salvaguardia dei beni culturali e' attribuito all'ITC
CNR  -  Istituto  per le tecnologie della costruzione - il contributo
straordinario  di  euro  300.000,00,  ivi  comprese  le  somme per lo
svolgimento  di  lavoro  straordinario  e  di  cui al presente comma,
rendicontando  e  documentando le spese effettivamente sostenute, con
oneri  posti  a  carico  dell'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 28
aprile  2009,  n.  39,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
  3.  Per  l'utilizzo  di  tale  contributo il CNR-ITC tiene apposita
evidenza contabile.