IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CE  n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio
2009  che  stabilisce  norme  comuni  relative  ai regimi di sostegno
diretto  agli  agricoltori nell'ambito della politica agricola comune
ed  istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e
che  modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.1782/2003;
  Visto  in  particolare  gli  articoli  68  e  seguenti del predetto
regolamento  CE  n.  73/2009  del  Consiglio del 19 gennaio 2009, che
prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza
delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  639/2009 della Commissione del 22
luglio  2009  recante  modalita'  di applicazione del regolamento del
Consiglio (CE) n. 73/2009;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita',
della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo,
e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  4,  comma  3,  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria  per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del   decreto-legge   24   giugno   2004,  n.  157,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  3  agosto 2004, n. 204, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito  di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  provvede  con  decreto  all'applicazione nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
  Visto   il   decreto   ministeriale  5  agosto  2004  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione
della riforma della politica agricola comune;
  Considerata  l'opportunita'  di  attuare  il  sostegno specifico in
favore degli agricoltori che realizzano una produzione di qualita' in
determinati  settori,  in  coerenza con l'orientamento generale della
politica agricola nazionale a tutela della qualita' della produzione;
  Considerata   l'opportunita'  di  incentivare,  nelle  regioni  del
centro-sud,   pratiche   colturali  piu'  coerenti  con  l'evoluzione
climatica  in  corso  e  con  l'esigenza  di migliorare il livello di
fertilita'  dei  terreni  nonche'  salvaguardare  le  aree interne da
fenomeni  erosivi per mezzo di tecniche di avvicendamento tra cereali
e colture miglioratrici;
  Considerata  l'opportunita'  di  attuare  il sostegno specifico per
contribuire finanziariamente al pagamento dei premi corrisposti dagli
agricoltori  per  l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle
piante  a  copertura  del  rischio  di  perdite economiche causate da
avversita'  atmosferiche  e  da  epizoozie  o malattie delle piante o
infestazioni parassitarie;
  Ritenuto  di  doversi  avvalere,  per  la copertura finanziaria del
sostegno specifico, della facolta' prevista dall'art. 69, paragrafo 2
del  regolamento  CE  n.  73/2009  del Consiglio del 19 gennaio 2009,
operando  una  trattenuta settoriale nella misura del 10% nei settori
dello   zucchero   e   del   tabacco,  caratterizzati  da  una  forte
concentrazione  territoriale,  al  fine  di evitare che l'onere delle
relative  misure  venga  a gravare eccessivamente sulle restanti aree
geografiche;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato  e  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 29 luglio 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.

Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009
  1. Il sostegno specifico previsto dall'art. 68 del regolamento (CE)
n.  73/2009  del  Consiglio  del  19 gennaio 2009 e' applicato dal 1°
gennaio 2010.
  2.  Il  sostegno di cui al precedente comma 1 viene riconosciuto ed
erogato  con  le  modalita'  previste  dagli  articoli da 68 a 72 del
regolamento n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  68,  paragrafo  8 del regolamento (CE) n.
73/2009  del Consiglio del 19 gennaio 2009, entro il 1° agosto 2011 e
con  effetto  dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui al presente
decreto  possono  essere  modificate in conformita' a quanto statuito
nel medesimo articolo.