Art. 11.

Contributo  per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto,
                    degli animali e delle piante
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dal decreto del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  13  ottobre 2008,
relativo  ad aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze
a   copertura  di  calamita'  naturali,  eventi  assimilabili,  altre
calamita'  e  perdite  dovute  ad  epizoozie o fitopatie, adottato in
conformita'  alle  norme  comunitarie in materia di aiuti di stato in
regime  di  esenzione  di  notifica fino al 30 giugno 2014, di cui al
regolamento  (CE)  n.  1857/06,  una  somma  di  70.000.000  euro  e'
destinata   a   pagamenti   annuali  supplementari  in  favore  degli
agricoltori  che  si  assicurano,  secondo  le modalita' indicate nel
presente   articolo.   Gli   agricoltori  possono  stipulare  polizze
assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del
decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal
decreto   legislativo  18  aprile  2008,  n.  82,  agevolate  con  il
contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche
causate  da  avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli
allevamenti  zootecnici,  da  malattie delle piante e da infestazioni
parassitarie   sulle   produzioni  vegetali,  che  producono  perdite
superiori  al  30% della produzione media annua. Le perdite inferiori
al  30%  possono  essere  assicurate  con  polizze  ordinarie,  senza
beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa premio
a totale carico dell'impresa agricola.
  2.  La  perdita  del  30%  di cui al comma 1, deve essere calcolata
sulla produzione media annua di un dato agricoltore, ottenuta nei tre
anni  precedenti,  o  sulla produzione media triennale, calcolata sui
cinque  anni  precedenti,  escludendo  l'anno  con la produzione piu'
bassa e l'anno con la produzione piu' elevata.
  3.  Le  avversita'  atmosferiche,  le  epizoozie, le malattie delle
piante  e  le  infestazioni  parassitarie  assicurabili  con  polizze
agevolate,   sono   stabilite  con  il  Piano  assicurativo  agricolo
nazionale,  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto legislativo 29 marzo
2004,  n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile
2008, n. 82.
  4.  Le  epizoozie  negli allevamenti zootecnici assicurabili con il
contributo   pubblico  sulla  spesa  premi  devono  essere  contenute
nell'elenco  dell'Organizzazione  mondiale per la salute animale, e/o
nell'allegato  della  decisione  90/424/CEE  del Consiglio, del 1990,
relativa a talune spese del settore veterinario.
  5.  Il  contributo, a valere sulle risorse del presente articolo, a
favore  di  ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per
il  pagamento  dei  premi di assicurazione, che deve essere contenuta
nel   limite  dei  parametri  contributivi  stabiliti  con  il  Piano
assicurativo  annuale,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 4, del decreto
legislativo  29  marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2008, n. 82.
  6.  I  contributi sulla spesa per il pagamento dei premi non devono
ostacolare  la  concorrenza  del  mercato  assicurativo.  A  tutte le
imprese  di  assicurazione  deve essere consentito di concorrere alla
copertura dei rischi che possono beneficiare del contributo pubblico.
  7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano al regime di
aiuto  di  cui  al  citato  decreto ministeriale del 13 ottobre 2008,
limitatamente  alla  parte  cofinanziata dall'Unione europea ai sensi
dell'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009.