Art. 11. Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, relativo ad aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze a copertura di calamita' naturali, eventi assimilabili, altre calamita' e perdite dovute ad epizoozie o fitopatie, adottato in conformita' alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato in regime di esenzione di notifica fino al 30 giugno 2014, di cui al regolamento (CE) n. 1857/06, una somma di 70.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che si assicurano, secondo le modalita' indicate nel presente articolo. Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua. Le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa premio a totale carico dell'impresa agricola. 2. La perdita del 30% di cui al comma 1, deve essere calcolata sulla produzione media annua di un dato agricoltore, ottenuta nei tre anni precedenti, o sulla produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e l'anno con la produzione piu' elevata. 3. Le avversita' atmosferiche, le epizoozie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate, sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. 4. Le epizoozie negli allevamenti zootecnici assicurabili con il contributo pubblico sulla spesa premi devono essere contenute nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 1990, relativa a talune spese del settore veterinario. 5. Il contributo, a valere sulle risorse del presente articolo, a favore di ogni agricoltore non deve superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione, che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributivi stabiliti con il Piano assicurativo annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. 6. I contributi sulla spesa per il pagamento dei premi non devono ostacolare la concorrenza del mercato assicurativo. A tutte le imprese di assicurazione deve essere consentito di concorrere alla copertura dei rischi che possono beneficiare del contributo pubblico. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al regime di aiuto di cui al citato decreto ministeriale del 13 ottobre 2008, limitatamente alla parte cofinanziata dall'Unione europea ai sensi dell'art. 68 del regolamento (CE) 73/2009.