Art. 2. Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico 1. Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del sostegno specifico sono assicurate da: a) l'importo stabilito ai sensi dell'art. 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009; b) una trattenuta, come previsto dall'art. 69.2 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i settori tabacco e zucchero pari al 10% della componente «massimali nazionali» di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003. I fondi relativi trattenuti sono utilizzati per l'applicazione del sostegno specifico nei settori medesimi ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente decreto; c) una riduzione lineare non superiore al 3,8% del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonche' della riserva nazionale, secondo quanto disposto all'art. 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009; l'esatta fissazione della percentuale di trattenuta sara' oggetto di determinazione da parte di AGEA. 2. Le risorse cosi' ottenute sono destinate ad un pagamento supplementare su base annua agli agricoltori secondo le modalita' del presente decreto.