Art. 2.

         Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico
  1.  Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del sostegno
specifico sono assicurate da:
   a) l'importo stabilito ai sensi dell'art. 69, paragrafo 6, lettera
a) del regolamento (CE) n. 73/2009;
   b)  una  trattenuta,  come previsto dall'art. 69.2 del regolamento
(CE)  n.  73/2009, per i settori tabacco e zucchero pari al 10% della
componente  «massimali  nazionali» di cui all'art. 41 del regolamento
(CE)  n.  1782/2003.  I fondi relativi trattenuti sono utilizzati per
l'applicazione  del  sostegno specifico nei settori medesimi ai sensi
dei successivi articoli 7 e 8 del presente decreto;
   c)  una  riduzione  lineare  non  superiore al 3,8% del valore dei
diritti  all'aiuto  assegnati  agli  agricoltori  con  esclusione dei
settori  tabacco e zucchero, nonche' della riserva nazionale, secondo
quanto  disposto all'art. 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento
(CE)  n. 73/2009; l'esatta fissazione della percentuale di trattenuta
sara' oggetto di determinazione da parte di AGEA.
  2.  Le  risorse  cosi'  ottenute  sono  destinate  ad  un pagamento
supplementare su base annua agli agricoltori secondo le modalita' del
presente decreto.