Art. 3.

Sostegno  specifico  per  il miglioramento della qualita' delle carni
                               bovine
  1.  Una  somma  di 24.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali
supplementari a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da
carne  ed  a  duplice  attitudine iscritte ai libri genealogici ed ai
registri  anagrafici,  come  elencate  nell'allegato  1  al  presente
decreto.
  2.  L'importo  massimo  unitario  del pagamento supplementare per i
capi di cui al comma 1 e' fissato a 150 euro per ciascun vitello nato
da  vacche  nutrici  pluripare,  a  200 euro per ogni vitello nato da
vacche  nutrici  primipare  ed  a 60 euro per ciascun vitello nato da
vacche nutrici a duplice attitudine.
  3.  Una  somma  di 27.250.000 euro e' destinata a pagamenti annuali
supplementari  a favore dei detentori di capi bovini a condizione che
i bovini medesimi siano di eta' superiore a dodici mesi e inferiore a
ventiquattro  mesi  al momento della macellazione, allevati presso le
aziende  dei  richiedenti  per  un periodo non inferiore a sette mesi
prima della macellazione, ed:
   a)  allevati  in  conformita'  ad un disciplinare di etichettatura
facoltativa   approvato   dal   Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a
condizione  che  il  disciplinare  rechi almeno le indicazioni di cui
alle  lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto
2000  relativamente  a  tecniche di allevamento o metodo di ingrasso,
alimentazione degli animali nonche' a razza o tipo genetico;
ovvero,
   b)  certificati  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 510/2006 o in
conformita'  a  sistemi  di qualita' riconosciuti dal Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e forestali e ritenuti eleggibili ai
fini   dell'applicazione  del  presente  paragrafo  con  decreto  del
Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi
entro il 31 gennaio dell'anno pertinente.
  4.  Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari
sono  fissati  a 50 euro per i capi di cui al comma 3, lettera a) e a
90 euro per i capi di cui al comma 3, lettera b).
  5.   Eventuali   economie   realizzate   nell'ambito   del  plafond
disponibile  per  i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i
pagamenti di cui al comma 3 e viceversa.