Art. 3. Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' delle carni bovine 1. Una somma di 24.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, come elencate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per i capi di cui al comma 1 e' fissato a 150 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici pluripare, a 200 euro per ogni vitello nato da vacche nutrici primipare ed a 60 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine. 3. Una somma di 27.250.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di capi bovini a condizione che i bovini medesimi siano di eta' superiore a dodici mesi e inferiore a ventiquattro mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sette mesi prima della macellazione, ed: a) allevati in conformita' ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonche' a razza o tipo genetico; ovvero, b) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformita' a sistemi di qualita' riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente. 4. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 50 euro per i capi di cui al comma 3, lettera a) e a 90 euro per i capi di cui al comma 3, lettera b). 5. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i pagamenti di cui al comma 3 e viceversa.