Art. 4.

Sostegno  specifico  per  il miglioramento della qualita' delle carni
                             ovicaprine
  1.  Una  somma  di 10.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali
supplementari a favore degli allevatori di ovicaprini, che rispettano
almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilita':
   a)  acquistano,  direttamente  da  allevamenti  iscritti  al libro
genealogico  o  al  registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR
ovvero   ARR/ARQ,   iscritti  al  libro  genealogico  o  al  registro
anagrafico;
   b)  detengono montoni, iscritti al libro genealogico o al registro
anagrafico,  di  genotipo  ARR/ARR  ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro
genealogico  o  al  registro anagrafico, di eta' inferiore o uguale a
cinque anni;
   c)  macellano capi ovicaprini certificati ai sensi del regolamento
(CE)  n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualita'
riconosciuti;
   d)  allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame
pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera.
  2.  Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari
sono  fissati a 300 euro per i capi di cui al comma 1, lettera a), 70
euro  per i capi di cui al comma 1, lettera b), 15 euro per i capi di
cui  al  comma  1,  lettera c), 10 euro per i capi di cui al comma 1,
lettera d).
  3.  I  pagamenti  di cui ai precedenti commi 1a) e 1b) sono erogati
nel rispetto del rapporto montone/pecore, nel gregge, non inferiore a
1/30.