Art. 4. Sostegno specifico per il miglioramento della qualita' delle carni ovicaprine 1. Una somma di 10.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore degli allevatori di ovicaprini, che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilita': a) acquistano, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico; b) detengono montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di eta' inferiore o uguale a cinque anni; c) macellano capi ovicaprini certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualita' riconosciuti; d) allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera. 2. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 300 euro per i capi di cui al comma 1, lettera a), 70 euro per i capi di cui al comma 1, lettera b), 15 euro per i capi di cui al comma 1, lettera c), 10 euro per i capi di cui al comma 1, lettera d). 3. I pagamenti di cui ai precedenti commi 1a) e 1b) sono erogati nel rispetto del rapporto montone/pecore, nel gregge, non inferiore a 1/30.