IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art.1,  commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Finanziaria 2006), cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296 (Finanziaria 2007), che ha
disposto   la   soppressione   dell'Ispettorato   generale   per   la
liquidazione  degli  enti  disciolti (I.G.E.D.), e l'attribuzione con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze
del  soppresso  Ispettorato  ad  uno  o piu' ispettorati generali del
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio  2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
n.  1404/1956  nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa per la gestione corrente ed il compimento
di   atti  non  differibili  sono  state  attribuite  all'Ispettorato
generale  di  finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in
via  transitoria,  cinque Uffici, ricompresi in apposito settore enti
in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e la Fintecna
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso,
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
Convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  comma  12, dell'art. 41 del decreto-legge n. 207, del 30
dicembre 2008, convertito dalla legge n.14, del 27 febbraio 2009, che
ha prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al giugno 2009,
  Vista  la  legge  del  21  ottobre 1978, n. 641 con la quale l'Ente
nazionale per le Tre Venezie e' stato soppresso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  marzo  1979  con  il quale le
operazioni  di  liquidazione  dell'Ente  nazionale per le Tre Venezie
sono  state  assunte  dall'Ispettorato  generale  enti  disciolti ora
I.G.F. - SEL;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di € 299.439,84;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  liquidazione  del  patrimonio  dell'Ente  nazionale  per le Tre
Venezie e' chiusa a tutti gli effetti.