IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Finanziaria 2006), cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296 (Finanziaria 2007), che ha
disposto   la   soppressione   dell'Ispettorato   generale   per   la
liquidazione  degli  enti  disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione, con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, delle competenze
del  soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle  gestioni  liquidatorie  degli  enti  soppressi, ai sensi della
legge  n.  1404/1956,  nonche'  quelle  necessarie  ad  assicurare la
continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il
compimento   di   atti   non   differibili   sono   state  attribuite
all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati
istituiti,  in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito
Settore enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e la FINTECNA
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso,
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
Convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.  207,  convertito  dalla  legge  27  febbraio  2009, n. 14, che ha
prorogato la suddetta Convenzione fino al 30 giugno 2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le
Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con  modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Gazzetta Ufficiale n. 293
del 30 novembre 1960), istitutiva della Federazione nazionale e delle
Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della  Cassa mutua
provinciale  di  malattia  per gli esercenti attivita' commerciali di
Trento;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di
liquidazione di € 121.543,81;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  liquidazione  del  patrimonio  della Cassa mutua provinciale di
malattia  per gli esercenti attivita' commerciali di Trento e' chiusa
a tutti gli effetti.