ART. 10
         (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   13   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) dopo  il  comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei luoghi di
lavoro  delle  Forze  armate, delle Forze di polizia e dei vigili del
fuoco  la  vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.";
 b) al comma 2, dopo le parole: "previdenza sociale" sono inserite le
seguenti: ", ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191,
";  le  parole: "lo stessi personale puo' esercitare" sono sostituite
dalle   seguenti:   "lo  stesso  personale  esercita"  e  le  parole:
"informandone  preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'Azienda   sanitaria   locale  competente  per  territorio"  sono
sostituite dalle seguenti: "nel quadro del coordinamento territoriale
di cui all'articolo 7".
 
          Note all'art. 10:
             -  L'art.  13  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.    13    (Vigilanza).    -    1.    La   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
          sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e' svolta dalla azienda
          sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
          specifica  competenza,  dal  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
          attuazione  del trasferimento di competenze da adottarsi ai
          sensi  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e
          successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico,   e  per  le  industrie  estrattive  di  seconda
          categoria  e  le  acque  minerali e termali dalle regioni e
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
          del    presente   articolo,   nell'ambito   delle   proprie
          competenze,   secondo   quanto   previsto   dai  rispettivi
          ordinamenti.
             1-bis.  Nei  luoghi  di lavoro delle Forze armate, delle
          Forze  di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
          applicazione  della  legislazione  in  materia  di salute e
          sicurezza  sul  lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
          sanitari   e   tecnici   istituiti   presso   le   predette
          amministrazioni.
             2.  Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite   dalla   legislazione   vigente   al  personale
          ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale,  ivi  compresa  quella  in  materia  di  salute  e
          sicurezza  dei lavoratori di cui all'art. 35 della legge 26
          aprile   1974,   n.   191,  lo  stesso  personale  esercita
          l'attivita'    di    vigilanza    sull'applicazione   della
          legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro   nelle   seguenti   attivita',   nel   quadro   del
          coordinamento territoriale di cui all'art. 7:
              a)  attivita'  nel settore delle costruzioni edili o di
          genio  civile  e piu' in particolare lavori di costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  demolizione,  conservazione  e
          risanamento  di  opere  fisse,  permanenti o temporanee, in
          muratura  e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
          idrauliche,  scavi,  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
          prefabbricati;  lavori  in  sotterraneo  e  gallerie, anche
          comportanti l'impiego di esplosivi;
              b)  lavori  mediante cassoni in aria compressa e lavori
          subacquei;
              c)  ulteriori  attivita'  lavorative comportanti rischi
          particolarmente   elevati,   individuate  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
          Ministri  del  lavoro  e  della previdenza sociale, e della
          salute,  adottato  sentito  il comitato di cui all'art. 5 e
          previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
          del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
          attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione
          in  materia  di  salute  e  sicurezza nei luoghi di lavoro,
          informandone  preventivamente  il servizio di prevenzione e
          sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio.
             3.  In  attesa del complessivo riordino delle competenze
          in  tema  di vigilanza sull'applicazione della legislazione
          in  materia  di  salute  e  sicurezza sui luoghi di lavoro,
          restano   ferme  le  competenze  in  materia  di  salute  e
          sicurezza   dei   lavoratori   attribuite   alle  autorita'
          marittime  a  bordo  delle navi ed in ambito portuale, agli
          uffici   di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle  autorita'
          portuali  ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
          dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
          portuale  ed  aeroportuale  nonche'  ai  servizi sanitari e
          tecnici  istituiti  per  le  Forze armate e per le Forze di
          polizia  e  per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
          competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
          quelle  che  presentano  analoghe esigenze da individuarsi,
          anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
          decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e della salute.
          L'Amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
          servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
          mediante  convenzione  con  i rispettivi Ministeri, nonche'
          dei   servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
          penitenziarie.
             4.   La   vigilanza  di  cui  al  presente  articolo  e'
          esercitata  nel  rispetto  del  coordinamento  di  cui agli
          articoli 5 e 7.
             5.   Il   personale   delle  pubbliche  amministrazioni,
          assegnato  agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
          non  puo'  prestare,  ad alcun titolo e in alcuna parte del
          territorio nazionale, attivita' di consulenza.
             6.  L'importo  delle  somme  che  l'ASL,  in qualita' di
          organo   di   vigilanza,   ammette   a   pagare   in   sede
          amministrativa  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  2,  primo
          periodo,  del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
          integra   l'apposito   capitolo  regionale  per  finanziare
          l'attivita'  di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
          dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
             7.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art. 64 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
          303,  con  riferimento agli organi di vigilanza competenti,
          come individuati dal presente decreto.».