ART. 102
         (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  209, comma 1, del decreto, le parole: "linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "buone prassi".
 
          Nota all'art. 102:
             -  L'art.  209  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.    209    (Identificazione    dell'esposizione   e
          valutazione dei rischi). - 1. Nell'ambito della valutazione
          dei  rischi di cui all'art. 181, il datore di lavoro valuta
          e,  quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi
          elettromagnetici  ai  quali  sono  esposti i lavoratori. La
          valutazione,  la  misurazione  e  il  calcolo devono essere
          effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate
          del  Comitato  europeo  di  normalizzazione  elettrotecnica
          (CENELEC).  Finche' le citate norme non avranno contemplato
          tutte  le  pertinenti  situazioni  per  quanto  riguarda la
          valutazione,  misurazione  e  calcolo  dell'esposizione dei
          lavoratori  ai  campi elettromagnetici, il datore di lavoro
          adotta  le  specifiche  buone prassi individuate od emanate
          dalla  Commissione consultiva permanente per la prevenzione
          degli   infortuni   e   per  l'igiene  del  lavoro,  o,  in
          alternativa,  quelle  del  Comitato Elettrotecnico Italiano
          (CEI),   tenendo  conto,  se  necessario,  dei  livelli  di
          emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
             2.  A  seguito  della  valutazione dei livelli dei campi
          elettromagnetici  effettuata  in  conformita'  al  comma 1,
          qualora  risulti  che  siano superati i valori di azione di
          cui  all'art.  208,  il  datore  di lavoro valuta e, quando
          necessario,  calcola se i valori limite di esposizione sono
          stati superati.
             3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
          commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in
          luoghi  di  lavoro  accessibili al pubblico, purche' si sia
          gia'   proceduto  ad  una  valutazione  conformemente  alle
          disposizioni  relative  alla  limitazione  dell'esposizione
          della  popolazione  ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300
          GHz  e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni
          previste  dalla  raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio,
          del  12  luglio  1999, e siano esclusi rischi relativi alla
          sicurezza.
             4.  Nell'ambito  della  valutazione  del  rischio di cui
          all'art.  181,  il  datore  di  lavoro  presta  particolare
          attenzione ai seguenti elementi:
              a)  il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il
          tipo dell'esposizione;
              b)  i valori limite di esposizione e i valori di azione
          di cui all'art. 208;
              c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
          lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
              d) qualsiasi effetto indiretto quale:
               1)  interferenza con attrezzature e dispositivi medici
          elettronici   (compresi   stimolatori   cardiaci   e  altri
          dispositivi impiantati);
               2)  rischio  propulsivo  di  oggetti ferromagnetici in
          campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a
          3 mT;
               3)    innesco    di    dispositivi   elettro-esplosivi
          (detonatori);
               4)  incendi  ed  esplosioni  dovuti  all'accensione di
          materiali  infiammabili  provocata da scintille prodotte da
          campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
              e)  l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative
          progettate  per  ridurre  i livelli di esposizione ai campi
          elettromagnetici;
              f)  la  disponibilita' di azioni di risanamento volte a
          minimizzare    i    livelli   di   esposizione   ai   campi
          elettromagnetici;
              g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
          nel   corso   della  sorveglianza  sanitaria,  comprese  le
          informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
              h) sorgenti multiple di esposizione;
              i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
             5.  Il datore di lavoro nel documento di valutazione del
          rischio  di  cui  all'art.  28  precisa le misure adottate,
          previste dall'art. 210.».