ART. 103 (Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza".
Nota all'art. 103: - L'art. 211 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 211 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'art. 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal medico competente. 2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'art. 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'art. 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.».