ART. 103
         (Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "a  meno  che  la  valutazione  effettuata a norma
dell'articolo   209,   comma 2,  dimostri  che  i  valori  limite  di
esposizione  non  sono  superati  e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza".
 
          Nota all'art. 103:
             -  L'art.  211  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 211 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
          sanitaria  viene  effettuata  periodicamente,  di norma una
          volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
          competente   con   particolare   riguardo   ai   lavoratori
          particolarmente  sensibili  al rischio di cui all'art. 183,
          tenuto  conto  dei  risultati  della valutazione dei rischi
          trasmessi  dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con
          provvedimento   motivato,   puo'   disporre   contenuti   e
          periodicita'   diversi   da   quelli   forniti  dal  medico
          competente.
             2.  Fermo  restando  il  rispetto  di  quanto  stabilito
          dall'art.  182, sono tempestivamente sottoposti a controllo
          medico   i   lavoratori  per  i  quali  e'  stata  rilevata
          un'esposizione   superiore  ai  valori  di  azione  di  cui
          all'art.  208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata
          a  norma  dell'art.  209,  comma  2,  dimostri che i valori
          limite  di  esposizione  non  sono  superati  e che possono
          essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.».