ART. 104
         (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  214, comma 1, lettera a), del decreto, i numeri 1),
2)  e  3) sono sostituiti dai seguenti: "1) radiazioni ultraviolette:
radiazioni  ottiche  a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La
banda  degli  ultravioletti  e'  suddivisa  in  UVA (315-400 nm), UVB
(280-315  nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni
ottiche  a  lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni
infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm
e  1  mm.  La  regione degli infrarossi e' suddivisa in IRA (780-1400
nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm); ".
 
          Nota all'art. 104:
             -  L'art.  214  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.   214  (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni del presente capo si intendono per:
              a)    radiazioni    ottiche:    tutte   le   radiazioni
          elettromagnetiche  nella gamma di lunghezza d'onda compresa
          tra  100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si
          suddivide  in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili
          e radiazioni infrarosse:
               1)  radiazioni  ultraviolette:  radiazioni  ottiche  a
          lunghezza  d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli
          ultravioletti   e'  suddivisa  in  UVA  (315-400  nm),  UVB
          (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
               2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza
          d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
               3)   radiazioni   infrarosse:   radiazioni  ottiche  a
          lunghezza  d'onda  compresa  tra  780 nm e 1 mm. La regione
          degli  infrarossi  e'  suddivisa  in IRA (780-1400 nm), IRB
          (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
              b)  laser  (amplificazione  di  luce mediante emissione
          stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si
          possa    far   produrre   o   amplificare   le   radiazioni
          elettromagnetiche  nella  gamma  di  lunghezze d'onda delle
          radiazioni  ottiche,  soprattutto  mediante  il processo di
          emissione stimolata controllata;
              c)  radiazione  laser: radiazione ottica prodotta da un
          laser;
              d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica
          diversa dalla radiazione laser;
              e)  valori limite di esposizione: limiti di esposizione
          alle  radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli
          effetti   sulla   salute   accertati  e  su  considerazioni
          biologiche.  Il  rispetto di questi limiti garantisce che i
          lavoratori  esposti  a  sorgenti  artificiali di radiazioni
          ottiche  siano  protetti  contro  tutti  gli effetti nocivi
          sugli occhi e sulla cute conosciuti;
             f)  irradianza  (E)  o  densita'  di potenza: la potenza
          radiante  incidente  per  unita'  di area su una superficie
          espressa in watt su metro quadrato (W m2);
              g)   esposizione  radiante  (H):  integrale  nel  tempo
          dell'irradianza  espresso  in  joule  su  metro quadrato (J
          m-2);
              h)  radianza  (L):  il flusso radiante o la potenza per
          unita'  d'angolo  solido per unita' di superficie, espressa
          in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
              i)  livello: la combinazione di irradianza, esposizione
          radiante e radianza alle quali e' esposto un lavoratore.».