ART. 105
         (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo 216, comma 1, del decreto, le parole: "le specifiche
linee guida" sono sostituite dalla seguenti: "le buone prassi".
 
          Nota all'art. 105:
             -  L'art.  216  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.    216    (Identificazione    dell'esposizione   e
          valutazione dei rischi). - 1. Nell'ambito della valutazione
          dei  rischi di cui all'art. 181, il datore di lavoro valuta
          e,  quando  necessario,  misura e/o calcola i livelli delle
          radiazioni   ottiche   a   cui  possono  essere  esposti  i
          lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella
          misurazione   e/o  nel  calcolo  rispetta  le  norme  della
          Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto
          riguarda  le  radiazioni  laser,  le  raccomandazioni della
          Commissione  internazionale per l'illuminazione (CIE) e del
          Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le
          radiazioni  incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che
          esulano  dalle  suddette  norme  e  raccomandazioni, fino a
          quando  non  saranno  disponibili  norme  e raccomandazioni
          adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le
          specifiche  le  buone  prassi  individuate od emanate dalla
          Commissione  consultiva permanente per la prevenzione degli
          infortuni  e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee
          guida  nazionali o internazionali scientificamente fondate.
          In  tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto
          dei  dati  indicati  dai fabbricanti delle attrezzature, se
          contemplate   da   pertinenti   direttive   comunitarie  di
          prodotto.
             2.  Il  datore di lavoro, in occasione della valutazione
          dei  rischi,  presta  particolare  attenzione  ai  seguenti
          elementi:
              a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
          dell'esposizione   a  sorgenti  artificiali  di  radiazioni
          ottiche;
              b) i valori limite di esposizione di cui all'art. 215;
              c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
          lavoratori  appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
          al rischio;
              d)  qualsiasi  eventuale  effetto  sulla salute e sulla
          sicurezza  dei  lavoratori risultante dalle interazioni sul
          posto  di  lavoro  tra  le radiazioni ottiche e le sostanze
          chimiche foto-sensibilizzanti;
              e)   qualsiasi  effetto  indiretto  come  l'accecamento
          temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
              f)  l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative
          progettate  per  ridurre  i  livelli  di  esposizione  alle
          radiazioni ottiche artificiali;
              g)  la  disponibilita' di azioni di risanamento volte a
          minimizzare   i  livelli  di  esposizione  alle  radiazioni
          ottiche;
              h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
          nel   corso   della  sorveglianza  sanitaria,  comprese  le
          informazioni pubblicate;
              i)  sorgenti  multiple  di  esposizione alle radiazioni
          ottiche artificiali;
              l)    una    classificazione    dei   laser   stabilita
          conformemente  alla  pertinente norma IEC e, in relazione a
          tutte  le  sorgenti  artificiali che possono arrecare danni
          simili  a  quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le
          classificazioni analoghe;
              m)   le  informazioni  fornite  dai  fabbricanti  delle
          sorgenti   di   radiazioni   ottiche   e   delle   relative
          attrezzature  di  lavoro  in  conformita'  delle pertinenti
          direttive comunitarie.
             3.  Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei
          rischi  deve  precisare  le  misure adottate previste dagli
          articoli 217 e 218.».