ART. 106
         (Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  217,  comma 2,  del decreto, le parole: "di azione"
sono sostituite dalle seguenti: "limite di esposizione".
 
          Nota all'art. 106:
             -  L'art.  217  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art. 217 (Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre
          i  rischi).  -  1.  Se  la  valutazione  dei  rischi di cui
          all'art.  17,  comma 1, lettera a), mette in evidenza che i
          valori  limite  d'esposizione  possono  essere superati, il
          datore  di  lavoro  definisce e attua un programma d'azione
          che  comprende  misure tecniche e/o organizzative destinate
          ad  evitare  che  l'esposizione  superi  i  valori  limite,
          tenendo conto in particolare:
              a)  di altri metodi di lavoro che comportano una minore
          esposizione alle radiazioni ottiche;
              b)  della  scelta  di  attrezzature  che  emettano meno
          radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
              c)  delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle
          radiazioni  ottiche,  incluso,  quando necessario, l'uso di
          dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi
          di protezione della salute;
              d)  degli  opportuni  programmi  di  manutenzione delle
          attrezzature  di  lavoro,  dei luoghi e delle postazioni di
          lavoro;
              e)  della  progettazione e della struttura dei luoghi e
          delle postazioni di lavoro;
              f)   della  limitazione  della  durata  e  del  livello
          dell'esposizione;
              g)  della  disponibilita'  di  adeguati  dispositivi di
          protezione individuale;
              h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
             2.  In  base alla valutazione dei rischi di cui all'art.
          216,  i  luoghi  di  lavoro  in cui i lavoratori potrebbero
          essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino
          i  valori  limite di esposizione devono essere indicati con
          un'apposita    segnaletica.   Dette   aree   sono   inoltre
          identificate  e  l'accesso alle stesse e' limitato, laddove
          cio' sia tecnicamente possibile.
             3.  Il  datore  di  lavoro  adatta  le  misure di cui al
          presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti
          a gruppi particolarmente sensibili al rischio.».