ART. 107
         (Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 219 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 219
      (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro e' punito:
 a) con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5,
202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
 b) con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro  per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3
e 4, e 209, commi 2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 a) con  arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro  per  la  violazione  degli  articoli  182,  comma 2,  185, 192,
comma 2,  193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203,
205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
 b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a
euro  4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo
periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3. ".