ART. 109
         (Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) all'alinea,  dopo  le  parole:  "datore  di  lavoro determina" la
virgola e' soppressa;
 b) al  comma 1,  la  lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il
livello, il modo e la durata della esposizione;";
 c) al  comma 1,  la  lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le
circostanze  in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti
tenuto  conto  della  quantita' delle sostanze e dei preparati che li
contengono o li possono generare;".
 
          Nota all'art. 109:
             -  Il testo dell'art. 223 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
             «Art.   223   (Valutazione   dei  rischi).  -  1.  Nella
          valutazione  di  cui  all'art.  28,  il  datore  di  lavoro
          determina  preliminarmente  l'eventuale  presenza di agenti
          chimici  pericolosi  sul  luogo  di lavoro e valuta anche i
          rischi   per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori
          derivanti  dalla  presenza  di  tali  agenti,  prendendo in
          considerazione in particolare:
              a) le loro proprieta' pericolose;
              b)  le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
          dal  responsabile  dell'immissione  sul  mercato tramite la
          relativa  scheda  di  sicurezza  predisposta  ai  sensi dei
          decreti  legislativi  3  febbraio  1997,  n. 52, e 14 marzo
          2003, n. 65, e successive modifiche;
              c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
              d)  le  circostanze  in  cui  viene svolto il lavoro in
          presenza  di tali agenti tenuto conto della quantita' delle
          sostanze  e  dei  preparati  che li contengono o li possono
          generare;
              e)  i  valori  limite  di esposizione professionale o i
          valori   limite  biologici;  di  cui  un  primo  elenco  e'
          riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
              f)  gli  effetti  delle  misure preventive e protettive
          adottate o da adottare;
              g)  se  disponibili, le conclusioni tratte da eventuali
          azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
             2.  Nella  valutazione  dei  rischi  il datore di lavoro
          indica  quali misure sono state adottate ai sensi dell'art.
          224  e,  ove  applicabile, dell'art. 225. Nella valutazione
          medesima  devono  essere incluse le attivita', ivi compresa
          la  manutenzione  e la pulizia, per le quali e' prevedibile
          la  possibilita'  di  notevole esposizione o che, per altri
          motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
          sicurezza,   anche  dopo  l'adozione  di  tutte  le  misure
          tecniche.
             3.  Nel  caso  di  attivita'  lavorative  che comportano
          l'esposizione  a  piu'  agenti chimici pericolosi, i rischi
          sono   valutati   in   base  al  rischio  che  comporta  la
          combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
             4.   Fermo   restando   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65,
          e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione
          sul  mercato  di  agenti  chimici  pericolosi  e'  tenuto a
          fornire  al  datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
          informazioni  necessarie  per  la  completa valutazione del
          rischio.
             5.   La   valutazione  del  rischio  puo'  includere  la
          giustificazione  che  la  natura  e  l'entita'  dei  rischi
          connessi  con  gli  agenti  chimici  pericolosi rendono non
          necessaria     un'ulteriore     valutazione    maggiormente
          dettagliata dei rischi.
             6.  Nel  caso  di  un'attivita'  nuova  che  comporti la
          presenza  di  agenti chimici pericolosi, la valutazione dei
          rischi  che  essa  presenta  e l'attuazione delle misure di
          prevenzione    sono   predisposte   preventivamente.   Tale
          attivita'  comincia  solo  dopo  che  si sia proceduto alla
          valutazione  dei  rischi che essa presenta e all'attuazione
          delle misure di prevenzione.
             7.  Il  datore  di  lavoro  aggiorna  periodicamente  la
          valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti
          che   potrebbero  averla  resa  superata  ovvero  quando  i
          risultati   della   sorveglianza   medica  ne  mostrino  la
          necessita'.».