ART. 11
         (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.   All'articolo   14   del   decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di far cessare
il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,
nonche'  di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme  restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori  di  cui  all'articolo  92, comma 1, lettera e), gli organi di
vigilanza  del  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,   anche  su  segnalazione  delle  amministrazioni  pubbliche
secondo  le  rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione  in  relazione  alla parte dell'attivita' imprenditoriale
interessata   dalle   violazioni   quando  riscontrano  l'impiego  di
personale  non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura
pari  o  superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti
sul  luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni
in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza sul lavoro
individuate  con  decreto  del  Ministero  del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano. In attesa della adozione
del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e
della  sicurezza  sul  lavoro  che  costituiscono  il presupposto per
l'adozione    del   provvedimento   di   sospensione   dell'attivita'
imprenditoriale  sono  quelle  individuate  nell'Allegato  I.  Si  ha
reiterazione  quando,  nei cinque anni successivi alla commissione di
una  violazione  oggetto  di  prescrizione  dell'organo  di vigilanza
ottemperata  dal  contravventore  o  di  una violazione accertata con
sentenza  definitiva,  lo  stesso  soggetto  commette piu' violazioni
della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni
della   medesima   disposizione  e  quelle  di  disposizioni  diverse
individuate,   in  attesa  della  adozione  del  decreto  di  cui  al
precedente  periodo, nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di
sospensione   e'   comunicata  all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo
6  del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva
competenza,  al  fine  dell'adozione,  da  parte  del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione    con    le   pubbliche   amministrazioni   ed   alla
partecipazione  a gare pubbliche. La durata del provvedimento e' pari
alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori
irregolari  sia  inferiore  al 50 per cento del totale dei lavoratori
presenti  sul  luogo  di  lavoro;  nel caso in cui la percentuale dei
lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi
e  reiterate  violazioni  in  materia  di tutela della salute e della
sicurezza  sul  lavoro,  ovvero nei casi di reiterazione la durata e'
incrementata  di  un  ulteriore periodo di tempo pari al doppio della
durata  della  sospensione  e  comunque non superiore a due anni; nel
caso  di  reiterazione  la  decorrenza del periodo di interdizione e'
successiva  al  termine  del  precedente periodo di interdizione; nel
caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro
quattro   mesi   dalla  data  della  sua  emissione,  la  durata  del
provvedimento e' pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali
successivi    provvedimenti    di   rideterminazione   della   durata
dell'interdizione  a  seguito  dell'acquisizione  della  revoca della
sospensione.  Le  disposizioni  del presente comma si applicano anche
con   riferimento  ai  lavori  nell'ambito  dei  cantieri  edili.  Ai
provvedimenti  del presente articolo non si applicano le disposizioni
di   cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n. 241.  Limitatamente  alla
sospensione   dell'attivita'   di   impresa,  all'accertamento  delle
violazioni  in  materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato
I,   provvede   il   comando   provinciale   dei   vigili  del  fuoco
territorialmente  competente.  Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di
prevenzione  incendi,  ne  danno  segnalazione  al competente Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco, il quale procede ai sensi delle
disposizioni  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui
al comma 2. ";
 b) al  comma 2,  dopo le parole: "in materia di prevenzioni incendi"
sono inserite le seguenti: "in ragione della competenza esclusiva del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46";
 c) la  lettera  c)  del comma 4 e' sostituita dalla seguente: "c) il
pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6
pari  a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
e  a  2.500  euro  nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.".
 d) il  comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Il datore di lavoro
che  non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente
articolo  e'  punito  con  l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione  per  gravi  e  reiterate violazioni in materia di tutela
della  salute  e  della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a
sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare.";
 e) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
"11-bis.  Il  provvedimento  di  sospensione  nelle ipotesi di lavoro
irregolare  non  si  applica nel caso in cui il lavoratore irregolare
risulti  l'unico  occupato  dall'impresa. In ogni caso di sospensione
nelle  ipotesi  di  lavoro  irregolare  gli effetti della sospensione
possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso
che  non  puo'  essere  interrotta,  salvo  che  non  si  riscontrino
situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi.".
 
          Note all'art. 11:
             -  L'art.  14  del  citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  14  (Disposizioni  per  il  contrasto  del lavoro
          irregolare  e  per  la  tutela della salute e sicurezza dei
          lavoratori). - 1. Al fine di far cessare il pericolo per la
          tutela  della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche'
          di   contrastare   il   fenomeno   del  lavoro  sommerso  e
          irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore
          per  l'esecuzione  dei  lavori di cui all'art. 92, comma 1,
          lettera  e),  gli  organi  di  vigilanza  del Ministero del
          lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, anche su
          segnalazione  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le
          rispettive  competenze,  possono  adottare provvedimenti di
          sospensione   in   relazione   alla   parte  dell'attivita'
          imprenditoriale   interessata   dalle   violazioni   quando
          riscontrano  l'impiego  di  personale  non risultante dalla
          documentazione  obbligatoria  in misura pari o superiore al
          20  per  cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo
          di  lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza sul
          lavoro  individuate  con  decreto del Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
          Ministero  dell'interno  e  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano. In attesa della adozione del citato
          decreto,  le violazioni in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
          per    l'adozione    del   provvedimento   di   sospensione
          dell'attivita'   imprenditoriale  sono  quelle  individuate
          nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni
          successivi  alla  commissione  di una violazione oggetto di
          prescrizione   dell'organo  di  vigilanza  ottemperata  dal
          contravventore  o  di una violazione accertata con sentenza
          definitiva,  lo  stesso  soggetto  commette piu' violazioni
          della stessa indole . Si considerano della stessa indole le
          violazioni   della   medesima   disposizione  e  quelle  di
          disposizioni  diverse  individuate, in attesa dell'adozione
          del  decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I.
          L'adozione  del  provvedimento di sospensione e' comunicata
          all'Autorita'  per  la  vigilanza sui contratti pubblici di
          lavori,  servizi  e forniture di cui all'art. 6 del decreto
          legislativo  12  aprile  2006, n. 163 ed al Ministero delle
          infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  gli  aspetti  di
          rispettiva  competenza, al fine dell'adozione, da parte del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di un
          provvedimento   interdittivo  alla  contrattazione  con  le
          pubbliche  amministrazioni  ed  alla  partecipazione a gare
          pubbliche.  La durata del provvedimento e' pari alla citata
          sospensione  nel  caso in cui la percentuale dei lavoratori
          irregolari  sia  inferiore  al  50 per cento del totale dei
          lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
          percentuale  dei lavoratori irregolari sia pari o superiore
          al  50  per  cento  del  totale dei lavoratori presenti sul
          luogo  di  lavoro,  ovvero  nei  casi  di gravi e reiterate
          violazioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e della
          sicurezza  sul  lavoro,  ovvero nei casi di reiterazione la
          durata  e'  incrementata  di  un ulteriore periodo di tempo
          pari  al  doppio  della durata della sospensione e comunque
          non  superiore  a  due  anni;  nel  caso di reiterazione la
          decorrenza  del  periodo  di  interdizione e' successiva al
          termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
          non  intervenuta  revoca  del  provvedimento di sospensione
          entro  quattro  mesi  dalla  data  della  sua emissione, la
          durata  del  provvedimento  e' pari a due anni, fatta salva
          l'adozione   di   eventuali   successivi  provvedimenti  di
          rideterminazione  della  durata dell'interdizione a seguito
          dell'acquisizione   della   revoca  della  sospensione.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  si  applicano anche con
          riferimento  ai  lavori  nell'ambito dei cantieri edili. Ai
          provvedimenti  del  presente  articolo  non si applicano le
          disposizioni  di  cui  alla  legge  7  agosto 1990, n. 241.
          Limitatamente  alla  sospensione dell'attivita' di impresa,
          all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
          incendi,  indicate  all'allegato  I,  provvede  il  comando
          provinciale   dei   vigili   del   fuoco   territorialmente
          competente.   Ove  gli  organi  di  vigilanza  o  le  altre
          amministrazioni  pubbliche rilevino possibili violazioni in
          materia  di  prevenzione  incendi, ne danno segnalazione al
          competente  Comando  provinciale  dei  vigili del fuoco, il
          quale  procede  ai  sensi  delle  disposizioni  del decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.
             2.  I  poteri  e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
          anche  agli  organi  di  vigilanza  delle aziende sanitarie
          locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
          delle  violazioni  della  disciplina  in  materia di tutela
          della  salute  e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
          1.  In  materia  di  prevenzione  incendi  in ragione della
          competenza  esclusiva  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco   di   cui   all'art.   46  trovano  applicazione  le
          disposizioni  di  cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
             3.  Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
          da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
             4.  E'  condizione  per  la  revoca del provvedimento da
          parte  dell'organo  di vigilanza del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale di cui al comma 1:
              a)  la  regolarizzazione  dei lavoratori non risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
              b)   l'accertamento   del   ripristino  delle  regolari
          condizioni  di  lavoro  nelle  ipotesi di gravi e reiterate
          violazioni  della  disciplina  in  materia  di tutela della
          salute e della sicurezza sul lavoro;
              c)  il  pagamento  di  una  somma aggiuntiva rispetto a
          quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
          sospensione  per  lavoro  irregolare  e  a 2.500 euro nelle
          ipotesi  di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
          materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza sul
          lavoro.
             5.  E'  condizione  per  la  revoca del provvedimento da
          parte  dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende sanitarie
          locali di cui al comma 2:
              a)   l'accertamento   del   ripristino  delle  regolari
          condizioni  di  lavoro  nelle  ipotesi di gravi e reiterate
          violazioni  delle  disciplina  in  materia  di tutela della
          salute e della sicurezza sul lavoro;
              b)  il  pagamento  di una somma aggiuntiva unica pari a
          Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
             6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni
          penali, civili e amministrative vigenti.
             7.  L'importo  delle somme aggiuntive di cui al comma 4,
          lettera   c),   integra   la   dotazione   del   Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, ed e' destinato al
          finanziamento  degli  interventi  di  contrasto  al  lavoro
          sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza sociale di cui all'art. 1,
          comma  1156,  lettera  g), della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.
             8.  L'importo  delle somme aggiuntive di cui al comma 5,
          lettera  b),  integra  l'apposito  capitolo  regionale  per
          finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
             9.  Avverso  i  provvedimenti  di  sospensione di cui ai
          commi   1   e  2  e'  ammesso  ricorso,  entro  30  giorni,
          rispettivamente,   alla   Direzione  regionale  del  lavoro
          territorialmente  competente  e  al presidente della Giunta
          regionale,  i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni
          dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
          termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
             10.   Il   datore   di   lavoro  che  non  ottempera  al
          provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
          punito  con  l'arresto  fino  a  sei  mesi nelle ipotesi di
          sospensione  per gravi e reiterate violazioni in materia di
          tutela  della  salute  e  della  sicurezza sul lavoro e con
          l'arresto  da  tre  a  sei  mesi o con l'ammenda da 2.500 a
          6.400   euro   nelle  ipotesi  di  sospensione  per  lavoro
          irregolare.
             11.  Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
          e  sicurezza  sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano  nel  rispetto delle
          competenze in tema di vigilanza in materia.
             11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di
          lavoro  irregolare  non  si  applica  nel  caso  in  cui il
          lavoratore     irregolare    risulti    l'unico    occupato
          dall'impresa.  In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di
          lavoro  irregolare  gli  effetti  della sospensione possono
          essere   fatti   decorrere  dalle  ore  dodici  del  giorno
          lavorativo     successivo     ovvero    dalla    cessazione
          dell'attivita'  lavorativa  in  corso  che  non puo' essere
          interrotta,  salvo  che  non  si  riscontrino situazioni di
          pericolo  imminente  o  di  grave rischio per la salute dei
          lavoratori o dei terzi.».