ART. 110
         (Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  232, comma 4, del decreto, la parola: "moderato" e'
sostituita  dalle seguenti: "basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori".
 
          Nota all'art. 110:
             -  L'art.  232  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  232 (Adeguamenti normativi). - 1. Con decreto dei
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          salute,   d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la finanza pubblica, un comitato consultivo per
          la  determinazione  e  l'aggiornamento dei valori limite di
          esposizione  professionale  e  dei  valori limite biologici
          relativi  agli  agenti  chimici. Il Comitato e' composto da
          nove  membri  esperti  nazionali  di chiara fama in materia
          tossicologica  e sanitaria di cui tre in rappresentanza del
          Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore
          di  sanita',  dell'ISPESL e della Commissione tossicologica
          nazionale,  tre  in  rappresentanza  della  Conferenza  dei
          Presidenti  delle  regioni  e  tre  in  rappresentanza  del
          Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Il
          Comitato  si  avvale del supporto organizzativo e logistico
          della  Direzione  generale della tutela delle condizioni di
          lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             2.  Con  uno  o  piu'  decreti dei Ministri del lavoro e
          della  previdenza  sociale  e  della salute d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome, sentiti il Ministro dello
          sviluppo  economico,  il  Comitato  di  cui al comma 1 e le
          parti  sociali,  sono  recepiti  i  valori  di  esposizione
          professionale  e  biologici  obbligatori  predisposti dalla
          Commissione  europea,  sono  altresi'  stabiliti  i  valori
          limite  nazionali  anche  tenuto  conto  dei  valori limite
          indicativi  predisposti  dalla  Commissione medesima e sono
          aggiornati  gli  allegati  XXXVIII,  XXXIX,  XL  e  XLI  in
          funzione   del   progresso   tecnico,   dell'evoluzione  di
          normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
          conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
             3.   Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2  e'  inoltre
          determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante
          per  la salute dei lavoratori di cui all'art. 224, comma 2,
          in relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione di
          agenti  chimici,  anche  tenuto  conto  dei  valori  limite
          indicativi  fissati dalla Unione europea e dei parametri di
          sicurezza.
             4.  Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
          2,  con  uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della
          previdenza   sociale   e  della  salute,  d'intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri
          per  l'individuazione  del rischio basso per la sicurezza e
          irrilevante  per  la  salute dei lavoratori di cui all'art.
          224,  comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di
          categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
          rappresentative,  sentite le associazioni dei prestatori di
          lavoro    interessate   comparativamente   rappresentative.
          Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo,
          la  valutazione  del  rischio  basso  per  la  sicurezza  e
          irrilevante  per  la  salute  dei  lavoratori  e'  comunque
          effettuata dal datore di lavoro.».