ART. 111
         (Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

1.  All'articolo  242  del  decreto,  al comma 5, lettera b), dopo le
parole:  "agente  in  aria"  sono  inserite  le seguenti: "e comunque
dell'esposizione  all'agente,  considerando tutte le circostanze e le
vie di esposizione possibilmente rilevanti".
 
          Nota all'art. 111:
             -  L'art.  242  del citato decreto legislativo n. 81 del
          2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             «Art.  242  (Accertamenti  sanitari e norme preventive e
          protettive  specifiche).  -  1. I lavoratori per i quali la
          valutazione  di  cui all'art. 236 ha evidenziato un rischio
          per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
             2.  Il  datore  di lavoro, su conforme parere del medico
          competente,  adotta  misure  preventive  e protettive per i
          singoli  lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
          clinici e biologici effettuati.
             3.  Le  misure  di  cui  al  comma 2 possono comprendere
          l'allontanamento   del   lavoratore  secondo  le  procedure
          dell'art. 42.
             4.  Ove  gli  accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
          nei  lavoratori  esposti  in  modo  analogo  ad  uno stesso
          agente,  l'esistenza  di  una  anomalia  imputabile  a tale
          esposizione,  il  medico competente ne informa il datore di
          lavoro.
             5.  A  seguito  dell'informazione  di  cui al comma 4 il
          datore di lavoro effettua:
              a)  una  nuova  valutazione  del rischio in conformita'
          all'art. 236;
              b)  ove  sia  tecnicamente  possibile,  una misurazione
          della   concentrazione   dell'agente  in  aria  e  comunque
          dell'esposizione    all'agente,   considerando   tutte   le
          circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti
          per verificare l'efficacia delle misure adottate.
             6.  Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
          informazioni   sulla   sorveglianza   sanitaria   cui  sono
          sottoposti,  con  particolare  riguardo all'opportunita' di
          sottoporsi   ad   accertamenti   sanitari   anche  dopo  la
          cessazione dell'attivita' lavorativa.».